Dal 1 gennaio 2010 le pubblicazioni all’albo pretorio relative ai matrimoni e ai cambi di nome e del cognome dovranno essere effettuate sui siti istituzionali dei Comuni; lo ha stabilito la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno con la circolare n.23 emanata il 15 dicembre 2009 che ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità contenute nell’articolo 32 della legge n.69/2009.
Le novità in materia di lotta agli sprechi relativi ai documenti cartacei
La citata legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile” , all’articolo 32, introduce alcune novità relative all’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea.
Il citato articolo al fine di favorire il superamento dei documenti amministrativi su supporto cartaceo, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici da parte delle PP.AA. ed enti pubblici obbligati.
A decorrere dalla stessa data, le pubblicazioni in forma cartacea non producono più effetti di pubblicità legale (residua soltanto la possibilità per le PP.AA. e gli enti di effettuare la pubblicità in via sussidiaria sui quotidiani).
La menzione dei “siti informatici” della PP.AA. e degli enti pubblici appare molto imprecisa; in via interpretativa deve forse essere letta come rinvio ai siti dotati delle caratteristiche indicate negli artt. 53 e 54 del Codice dell’Amministrazione digitale – CAD (d.lgsl. n. 82 del 2005).
Il combinato disposto dei commi 2 e 5 dell’articolo 32 , introduce però un regime differenziato per gli atti concernenti procedure ad evidenza pubblica ed i bilanci.
Per essi si stabilisce, infatti, che a partire dal 1° gennaio 2010, oltre alla pubblicazione sulla stampa quotidiana, le PP.AA. provvedano anche alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con D.P.C.M..
La perdita di valore legale della pubblicazione in forma cartacea per tali atti è poi disposta con decorrenza dal 1° gennaio 2013 (e non dal 1° gennaio 2010).
Il comma 3 stabilisce che le pubblicazioni digitali possono essere effettuate anche mediante l’utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
Il successivo comma 4, affida al CNIPA il compito di realizzare un portale di accesso ai siti menzionati nella disposizione.
E’ fatta salva comunque la pubblicità, ed i relativi effetti giuridici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nel sito del Ministero dei lavori pubblici istituito per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale e nel sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici.
I chiarimenti del Viminale
Secondo la circolare del Viminale , con riferimento alle amministrazioni comunali , rientrano in tale iniziativa:
a) l’atto di pubblicazione di matrimonio emesso dall’ autorità comunale, atto che deve restare affisso, ai sensi dell’art. 55 del DPR n. 396/2000, presso la porta della casa comunale, nello spazio a ciò dedicato, almeno per 8 giorni.
Si evidenzia , infatti, che il citato articolo 55 del DPR 396/2000, afferma che in ogni Comune, presso la porta della casa comunale, deve essere destinato uno spazio ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.
Sopra tale spazio deve essere scritta, in carattere ben visibile, l’indicazione "Pubblicazioni di matrimonio".
L'autorità comunale deve provvedere affinchè sia evitato che gli atti di pubblicazione esposti al pubblico siano dispersi o comunque deteriorati.
L'atto di pubblicazione resta affisso presso la porta della casa comunale almeno per otto giorni.
b) l’affissione all’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza, dell’avviso contenente il sunto della domanda presentata dall’istante, relativa al cambiamento del nome o del cognome, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 86 e 90 del DPR n. 396/2000. In questo caso resta ovviamente fermo l’obbligo del Comune di rilasciare agli interessati le attestazioni comprovanti l’avvenuta affissione.
La circolare sottolinea che dal 1° gennaio 2010, i Comuni dovranno pertanto avvalersi di tale procedura con riguardo sia :
1) alle pubblicazioni di matrimonio ;
2) alle domande di modifica del nome o del cognome, nei termini disposti dall’ordinamento dello stato civile, avendo anche cura di assicurare che i predetti avvisi siano riportati in una sezione del proprio sito web chiaramente accessibile al pubblico.
Nell’atto così pubblicato dovrà essere indicato l’adempimento degli eventuali obblighi fiscali da parte dell’utente, previsti dalla legge.
Dovrà, inoltre, essere cura dei Comuni informare gli interessati in forma adeguata in merito alle predette innovazioni in materia di pubblicazione di tali atti amministrativi.
(Circolare Ministero dell'Interno 15/12/2009, n. 23)