Lo ha stabilito la prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25033 del 22 giugno 2012.
Il caso concreto ha preso le mosse dall'insistenza di un creditore volta al recupero del saldo del corrispettivo della vendita di un immobile. I suoi debitori, infatti, essendosi in varie occasioni rifiutati di onorare parte del debito contratto, sono stati tempestati da una serie di telefonate, tanto da sentirsi costretti a rivolgersi alle autorità per trovare rimedio.
Il giudice di prime cure interessato alla vicenda ha ritenuto sussistente la penale responsabilità del creditore per il reato di cui all'articolo 660 del codice penale (rubricato “molestia o disturbo alle persone”), per l'effetto condannandolo alla pena pecuniaria, aumentata per il vincolo della continuazione, essendovi state svariate telefonate del medesimo tenore.
Ma il dictum della pronuncia non è stato per nulla accettato dal creditore il quale ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per censurarne gli argomenti sotto molteplici profili, tra cui, in particolare, l'erroneità della ritenuta sussistenza della contravvenzione in esame anche alla luce delle particolari ragioni che hanno spinto l'agente a comportarsi in quella maniera. Nel dettaglio la difesa dell'imputato ha chiesto alla Suprema Corte di riconsiderare la vicenda, valorizzando il motivo delle insistenti telefonate, ossia la necessità di recuperare parte del corrispettivo della vendita dell'immobile rimasto insoluto. Motivo che, sempre secondo la difesa dell'imputato, avrebbe giustificato la condotta del creditore, avendo quest'ultimo esercitato un proprio diritto ai sensi dell'articolo 51 del codice penale.
Gli ermellini non hanno condiviso le argomentazioni del ricorrente, confermando quanto deciso dal giudice di merito, seppur con qualche ritocco con riferimento agli estremi per l'aumento di pena in forza della continuazione.
Nella sentenza in epigrafe i giudici ricordano anzitutto quale sia l'intento perseguito dal legislatore attraverso la punibilità del fatto recante molestia alla quiete di un privato, ossia quello di tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, attesa l'astratta possibilità di reazione. Dal che, si osserva, l'interesse del privato riceve una protezione soltanto “riflessa” e non già diretta, posto che la tutela privata viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate.
Proprio l'ampiezza del bene giuridico tutelato permette al giudice di disinteressarsi, ai fini della configurabilità del reato in esame, di tutte le "pulsioni" che hanno spinto ad agire il reo. Conseguentemente, affermano lucidamente gli ermellini, sussiste il dolo del reato in questione “anche nel caso in cui si arrechi molestia o disturbo alle persone allo scopo di esercitare un proprio diritto o preteso diritto” se le modalità di tale esercizio debbano ritenersi “arroganti, impertinenti o vessatorie”. Si tratta, quindi, dell'ennesimo bilanciamento degli interessi tutelati dall'ordinamento, qui culminante nella ritenuta insuperabilità dell'altrui sfera individuale a fronte di un diritto di credito. Ritenuto di dover confermare il capo di imputazione e la sussistenza della responsabilità dell'imputato, i giudici del Palazzaccio tengono a precisare i contorni del reato sotto il profilo delle modalità di esternazione, e ciò al precipuo fine di vagliare la legittimità della contestazione della continuazione delle condotte (rectius dei reati) e del relativo aumento di pena. Sul punto si osserva come il reato di cui all'articolo 660 del codice penale, seppur astrattamente integrabile per il tramite di una sola condotta molesta, non essendo “geneticamente” abituale, possa tuttavia assumere detta forma – incompatibile con la continuazione - laddove “non sia stata tanto la modalità delle condotte poste in essere, quanto la loro reiterazione assillante ... a determinare l'effetto pregiudizievole dell'interesse tutelato”. Il che conferma tutta la geometria variabile della fattispecie, capace di assumere le sembianze tanto del reato unisussistente quanto di quello plurisussistente, con esiti differenti (e per nulla trascurabili) a seconda del caso concreto.
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(Sentenza Cassazione civile 22/06/2012, n. 25033)