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domenica 26 maggio 2013
Questo articolo è tratto da:
La Consulta sulle sanzioni

Bancarotta, sulle pene accessorie fisse parola al Legislatore

Stefano Corbetta
Pur salvando la norma che prevede in maniera rigida le pene accessorie nel caso di condanna per i delitti di bancarotta, la Corte costituzionale rivolge al Legislatore un pressante monito perche' riformi la materia, in armonia con il precetto ex art. 27, comma 3, Cost.

E’ rispettoso dei precetti costituzionali l’art. 216, ultimo comma, l. fall., nella parte in cui stabilisce che, per ogni ipotesi di condanna per i fatti di bancarotta, si applicano le pene accessorie ivi previste (inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa) per la durata, invariabile, di dieci anni?

Questa la questione di legittimità costituzionale sollevata, con distinte ordinanze di contenuto pressoché identico, dalla Corte d’appello di Trieste e dalla sezione della Corte di Cassazione.

Secondo il Corte triestina, la determinazione in misura fissa del quantum della pena accessoria del delitto di bancarotta fraudolenta violerebbe sia l’art. 3 Cost. perché non consentirebbe di graduare la durata in relazione alla gravità, spesso assai diversa, dei fatti di bancarotta, sia l’art. 27, comma 3, Cost. perché una periodo così lungo si porrebbe in contrasto con le esigenze di rieducazione e reinserimento sociale del condannato, che vedrebbe altresì compromesse, per un periodo ingiustificatamente esteso, le proprie attitudini lavorative.

Sulla medesima linea le censure mosse dalla Corte di cassazione, secondo cui la rigidità della prescrizione, a fronte del variare delle situazione concrete, determinerebbe una sostanziale ingiustizia nel trattare allo stesso modo condotte di rilievo penale tra loro differenti e difformemente sanzionate dal legislatore mediante la pena principale e, anche, una violazione del “giusto processo”.

Assai significativamente, prima di entrare nel merito della questione, la Corte costituzionale ha ribadito, come già fece con l’ordinanza n. 293 del 2008, «l’opportunità che il legislatore ponga mano ad una riforma del sistema delle pene accessorie, che lo renda pienamente compatibile con i principi della Costituzione, ed in particolare con l’art. 27, terzo comma».

La Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato le questioni inammissibili.

Infatti, i rimettenti chiedevano alla Corte di aggiungere le parole «fino a» all’ultimo comma dell’art. 216 l. fall. al fine di rendere possibile l’applicazione dell’art. 37 c.p., secondo cui la durata di pena accessorie temporanee, quando non è determinata, è pari alla durata della pena principale inflitta.

Orbene, una soluzione del genere, pur apprezzabile, non è costituzionalmente imposta, nel senso che «è solo una tra quelle astrattamente ipotizzabili in caso di accoglimento della questione: infatti sarebbe anche possibile prevedere una pena accessoria predeterminata ma non in misura fissa (ad esempio da cinque a dieci anni) o una diversa articolazione delle pene accessorie in rapporto all’entità della pena detentiva».

In altri termini, una scelta del genere eccede i poteri della Corte, essendo rimessa unicamente alla discrezionalità del legislatore.

Di qui l’obbligata declaratoria di inammissibilità, come avviene ogni qualvolta si tratta di questioni di costituzionalità relative a materie riservate alla discrezionalità del legislatore, che si risolvono in una richiesta di pronuncia additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato.

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04/06/2012
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