Lo ha stabilito la sesta sezione civile della Corte di cassazione, con la decisione n. 10730 del 27 giugno 2012.
Nel caso di specie l'utente, costretto da tempo a sostenere le spese dei bollettini postali per pagare la bolletta dell'Enel, è venuto a conoscenza della delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 200/99 con la quale detta Authority ha stabilito che i fornitori di energia debbano “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta”. Forte delle sue ragioni si è rivolto al giudice ordinario per chiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate in precedenza e il risarcimento dei danni patiti, con conseguente condanna della società Enel Distribuzione S.p.a..
Le sue domande sono state accolte in entrambe i gradi di merito.
I giudici interessati alla vicenda, infatti, hanno ritenuto l'illegittimità della mancata previsione nel contratto proprio alla luce del ius novum disceso dalla delibera menzionata.
L'Enel, tuttavia, non ha condiviso l’orientamento e si è quindi rivolta alla Corte di legittimità per censurarne gli argomenti a conforto, in particolare laddove è stata ritenuta l'applicabilità della nuova delibera ai contratti già esistenti.
I giudici romani nel decidere sulla vertenza, hanno preliminarmente concentrato la loro attenzione sui poteri di intervento normativo riconosciuti alle Autorità indipendenti in genere, e a quella dell'energia elettrica e del gas in particolare.
Sul punto si è detto come il potere normativo secondario, per taluni dogmaticamente riconducibile agli atti amministrativi precettivi collettivi, dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, può originare prescrizioni che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, possono indirettamente integrare, ai sensi dell’art. 1339 del codice civile, il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge.
Quanto precede è subordinato alla duplice condizione che, da un lato, le norme di legge intaccate siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e, da altro lato, che la deroga venga comunque pensata dall’Autorità in un’ottica di tutela dell’interesse dell’utente o consumatore.
Restano escluse, salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non lo consentano, la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive che producano effetti sfavorevoli per l’utente o consumatore.
Ciò premesso la Corte romana viene al caso di specie ed esclude che le deroghe previste dalla delibera possano incidere sui contratti già conclusi prima della entrata in vigore della medesima.
In altri termini la delibera della Autorità non può avere efficacia retroattiva, per l’effetto negando fondatezza alla stessa azione di responsabilità promossa dall’utente per la violazione attinente alle modalità (alternative e gratuite) di pagamento.
In assenza di clausole del contratto di utenza che prevedano l’obbligo per il fornitore di consentire il pagamento della bolletta in forma gratuita il contratto deve dirsi osservato e l’Enel immune da responsabilità contrattuale.
Con le argomentazioni che precedono la Corte di cassazione ha annullato la sentenza del giudice di secondo grado e ha rinviato per la decisione al giudice di merito.
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(Sentenza Cassazione civile 27/06/2012, n. 10730)