Certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale
Il decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidita' alle imprese, le modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Disciplina altresi' le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.
Sono oggetto della disciplina del presente decreto i crediti vantati nei confronti degli enti ad eccezione dei:
a) crediti nei confronti degli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e dei crediti rientranti nella gestione commissariale;
b) crediti nei confronti delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e dei relativi enti del servizio sanitario nazionale.
Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.
Modalita' con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
Ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali; nonche' per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all'amministrazione che ha rilasciato la certificazione di cui all'art.
Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tale compensazione puo' essere estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo.
Il pagamento e' ammesso anche per gli oneri accessori, per gli aggi e le spese a favore dell'agente della riscossione ed e' applicabile, inoltre, per le imposte la cui riscossione e' affidata all'agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122.
Per esercitare la compensazione di cui all'art. 1, il titolare del credito acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, utilizzabile a tale fine in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, in presenza della certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Per enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 1, si intendono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.
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Ministero delle Finanze, Decreto 25/6/2012, G.U. n. 152 del 2/7/2012
Ministero delle Finanze, Decreto 25/6/2012, G.U. n. 152 del 2/7/2012
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