Quanto sopra è ciò che è emerso dalla sentenza n. 1584 del 3 febbraio 2012, emessa dalla Corte di Cassazione.
Il caso sottoposto al vaglio della corte di legittimità vede un consumatore sottoscrivere, fuori dai locali della banca, un piano finanziario, denominato “4You”, che comprendeva l'erogazione di un mutuo, l'utilizzo della somma mutuata per l'acquisto di obbligazioni e di una quota di un fondo comune di investimento, la costituzione in pegno in favore dell'istituto di credito, a garanzia della restituzione del mutuo, delle obbligazioni e della quota acquistate e l'accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente, sul quale regolare la restituzione rateale del mutuo.
Accade, tuttavia, che non tutti i rapporti contrattuali sottesi al piano finanziario prevedono la facoltà di recesso per il cliente.
Il punctum dolens da affrontare è capire se il piano finanziario (com'anzi detto, composto da singoli rapporti contrattuali) debba essere considerato come un'ipotesi di collegamento negoziale (che si ha nel momento in cui diversi contratti finanziari, pur essendo separati e distinti tra loro, risultano avvinti in funzione del conseguimento dell'obiettivo di un investimento predeterminato) ovvero di un negozio complesso (da intendersi come un unico strumento finanziario risultante dalla combinazione di differenti contratti).
L'inquadramento nell'una o nell'altra categoria dogmatica, infatti, non può dirsi irrilevante. Poter sposare la tesi che riconduce il suddetto piano finanziario alla categoria del negozio complesso varrebbe ad includere lo stesso (e per sé stesso) tra gli strumenti finanziari di cui all' art. 1, comma 2, lett. b), c) e j) del d.lgs. 1998/58, facendone discendere la relativa disciplina (compreso il diritto di recesso).
Il cliente, al fine di riottenere indietro le somme indebitamente versate, si rivolge al giudice ordinario il quale, una volta affermato che il piano finanziario stipulato doveva considerarsi unitariamente uno strumento finanziario ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), c) e j) del d.lgs. 1998/58, rileva la nullità dello stesso per la mancata apposizione della clausola di recesso, condannando la banca alla restituzione di quanto indebitamente incamerato.
La decisione del giudice di primo grado viene confermata anche dalla corte d'appello sulla base delle medesime argomentazioni.
Ma la questione arriva ugualmente alla corte romana che, una volta per tutte, fa chiarezza sulla interpretazione da seguire.
Per i giudici della corte di Cassazione la struttura del piano finanziario sottoscritto dal cliente si risolve in una combinazione di contratti aventi ad oggetto obbligazioni e quote di fondi comuni di investimento, in grado di dar vita ad una complessiva fattispecie negoziale autonoma.
Dal che la stessa, a detta dei giudici romani, sarebbe riconducibile alla categoria degli strumenti finanziari di cui all'art. 1 del d.lgs. 1998/58 (nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis) e assoggettata alla relativa disciplina, anche per quanto riguarda l'offerta fuori sede di cui all'art. 30 dello stesso decreto e, in particolare, l'obbligo, a pena di nullità del contratto, di indicare nei moduli o formulari la facoltà di recesso.
La procedura realizzata dal piano finanziario, inoltre, farebbe sì che le diverse componenti della complessa fattispecie siano tra loro funzionalmente e teleologicamente correlate di guisa che se cade una, cadranno anche le altre in base al noto brocardo “aut simul stabunt aul simul cadent”.
Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione chiarisce anche cosa debba considerarsi strumento finanziario e cosa, invece, servizio accessorio (ai sensi dell' art. 1, comma 6, lett. c) del menzionato d.lgs. 1998/58).
Guardando al caso di specie viene precisato che la complessa e peculiare composizione del piano finanziario posto in essere dalle parti, articolato su di una serie di operazioni necessariamente interdipendenti (finanziamento, acquisto di obbligazioni, sottoscrizioni di quota di un fondo di investimento, costituzione in pegno delle obbligazioni e della quota, apertura di un conto corrente e di un conto deposito titoli), non è riconducibile in modo alcuno a meri servizi accessori, i quali, da parte loro riguardano una mera operazione di finanziamento per operazioni relative a strumenti finanziari, sia pure compiute con la partecipazione del soggetto che ha concesso il finanziamento stesso.
Il presumibile effetto della sentenza sarà quello di stimolare il consumatore alla continua ricerca delle clausole costitutive dei propri diritti in ogni formulario pronto per essere sottoscritto.
Ma anche quello di richiamare all'attenzione coloro che detti contratti propongono, loro non potendo più confidare nella convinzione per la quale il maragma del rapporto contrattuale (specie se risultato di un intreccio di accordi, come è stato per il caso di specie) può sempre confondere l'individuazione di diritti e degli obblighi dell'altro contraente.
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Cassazione Civile, Sentenza 3/2/2012, n. 1584
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