Una definizione di professione regolamentata e di professionista eccessivamente ampia.
Il concetto di professione regolamentata non può estendersi ai soggetti iscritti in albi registri o elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, ma va ricondotta solo all’inserimento in ordini, collegi o albi.
Quindi, occorre eliminare il riferimento ai registri ed elenchi tenuti da amministrazioni ed enti pubblici e valutare come meglio precisare la nozione di professione regolamentata.
I giudici sottolineano come non sembra potersi trarre un obbligo di svolgimento del tirocinio per tutte le professioni regolamentate, ad esempio gli ingegneri, per le quali oggi non è previsto alcun tirocinio obbligatorio; tirocinio che allungherebbe di molto i tempi di ingresso nel mondo del lavoro.
Per quanto riguarda i percorsi di formazione continua permanente il CdS ricorda che sono predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali; pertanto è incoerente l’attribuzione di tale potere al ministero vigilante.
Privo di giustificazione il dispositivo che sembra riservare l’attività di formazione agli ordini e ai collegi: il regolamento, deve limitarsi alla definizione dei requisiti minimi dei percorsi di formazione.
In merito alla riforma del sistema disciplinare, il regolamento può limitarsi a prevedere che chi esercita funzioni disciplinari non può esercitare funzioni amministrative.
Per quanto riguarda invece i consigli territoriali e i consigli nazionali privi di natura giurisdizionale il regolamento non sembra dare piena attuazione al principio contenuto nella norma primaria.
A cura della Redazione
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(Parere Consiglio di Stato 10/07/2012, n. 3169)