La Cassazione ribadisce, a distanza di diciassette anni dal suo precedente del 1995, che l'azione di annullamento ex art. 184, primo e secondo comma, c.c. trova applicazione in qualsiasi ipotesi di atto di straordinaria amministrazione compiuto da un coniuge su beni della comunione in assenza del necessario consenso dell'altro.
1. Introduzione. Le molteplici peculiarità del caso di specie
Le peculiarità del caso sottoposto all’esame della Cassazione nella fattispecie in esame sono di un numero e di una complessità tale da rendere quest’ultima un vero e proprio «caso di scuola», da cui commissioni d’esame e di concorso non dovrebbero mancare di trarre ispirazione. Semmai, spiace che solo alcuni di tali molteplici e multiformi profili siano stati colti dai legali delle parti e che, conseguentemente, la pronunzia qui in commento si concentri su di un numero assai più limitato di questioni.
Procedendo con ordine, vediamo di illustrare in primo luogo i dati di fatto, concentrando poi l’attenzione sui punti decisi dalla Corte Suprema. In chiusura faremo un rapido cenno alle questioni che le parti si sono lasciate sfuggire (e la cui trattazione nel giudizio di rinvio risulta, ovviamente, irrimediabilmente preclusa).
Dunque, in una ridente cittadina della provincia cuneese (tanto carica di ricordi - sia consentito aggiungerlo - per l’autore di questa nota), un uomo promette di vendere un fabbricato ed annesso terreno, di cui egli è comproprietario con la moglie in regime di comunione dei beni. Il contratto viene sottoposto alla condizione risolutiva del rigetto del ricorso proposto dal promittente venditore, volto ad ottenere l’esclusione della moglie dall’amministrazione dei beni comuni, ex art. 183 c.c.