La decisione si inserisce nel divenire interpretativo della clausola di esonero della responsabilità civile dei genitori, prevista dall'art. 2048 c.c., spostando la funzione e l'oggetto dell'onere della prova a loro carico "dal non aver potuto impedire il fatto dannoso commesso dal minore" ai parametri "di una corretta educazione ed istruzione impartita dai genitori", livello che finisce con l'essere desunto per lo più dalla gravità del fatto illecito commesso dal minore, valutato secondo parametri soggettivi e mutevoli, con conseguenti inevitabili oscillazioni giurisprudenziali.
Suscita riflessioni, e perciò merita di essere segnalata, questa decisione sulla responsabilità dei genitori, che interviene nell’evoluzione giurisprudenziale, non sempre omogenea e coerente sull’immodificato tessuto normativo dell’art. 2048 c.c. La norma rimasta inalterata dal 1942, per quanto riguarda la responsabilità genitoriale deve, oggi, trovare applicazione in un contesto familiare del tutto diverso rispetto a quello in cui fu concepita.
Si è passati dalla “famiglia legittima” alle “famiglie” ed in particolare alla “famiglia di fatto” (non più convivenza more uxorio), alla “famiglia allargata” sulla base di prevalenti rapporti economici, ed ora anche alla “famiglia ricomposta” in cui al genitore “naturale” si sostituisce quello “sociale”. Notevolmente modificati i rapporti familiari tra genitori, dovuti anche all’introduzione del divorzio, rimasto fuori del codice civile, alla modica della separazione personale, da ultimo novellata dalla l. 8 febbraio 2006, n. 54.
Anche i rapporti tra genitori e figli, oggetto della norma in esame, sono profondamente diversi e non solo per il passaggio da una generazione ad un’altra.
Plurimi i fattori determinanti da ricondurre al mutato contesto sociale ed economico, alle mutate abitudini di vita, ancorata ad una tecnologia globalizzata con il prevalere dell’Homo videns, ma anche alla scoperta del DNA, avvenuta solo nel 1953, da parte di Watson, che ha fatto tramontare il padre putativo e la famiglia legittima che lo garantiva, in base al noto brocardo “Pater is est quem iustae nuptiae demonstrant” (Can. 1115 §1 codex iuris canonici del 1917).
Vanno infine ricordate le continue modifiche legislative che hanno rivoluzionato all’interno e all’esterno il nucleo familiare, tra cui quella sull’affidamento condiviso ed il recente progetto approvato da uno dei rami del parlamento sui rapporti tra filiazione e parentela per cui tutti i figli devono essere considerati uguali senza ulteriore specificazione, e il rapporto di parentela cede il passo a quello di filiazione, tout court. Il rapporto tra genitori, nonché tra genitori e figli, risente profondamente dei cambiamenti di valori, di abitudini, di costumi, di mode, di vita sociale e tecnologica globalizzata, in cui l’individuo e le sue regole, divenute personali ed autonome, tendono sempre più a superare quelle del gruppo familiare.