L'Autore traccia un quadro generale delle ragioni per cui, nelle controversie societarie, oggi demandate alla competenza del neo costituito "Tribunale delle imprese", si può arrivare alla revoca dell'organo amministrativo, e delle diverse forme nelle quali l'iniziativa giudiziaria può tradursi. Forme, che si innestano in vario modo nel contesto delle azioni di responsabilità e del controllo giudiziario sulle società per azioni, e alle quali viene affiancato, nell'indagine, lo strumento cautelare previsto dalla legge fallimentare nel procedimento per la dichiarazione di fallimento: uno strumento utilizzato sempre più spesso dai creditori, e qualche volta dal Pubblico Ministero, per rimuovere l'amministratore che non dia garanzie di risolvere la crisi, o di saper conservare le potenzialità residue dell'impresa nella prospettiva dell'apertura del concorso.
1. Perché la revoca degli amministratori?
Se quello della revoca dell’organo amministrativo è un tema ricorrente, nelle controversie societarie, prima ancora di chiedersi come vi si provveda (se con forme di giurisdizione contenziosa o volontaria), occorre domandarsi perché iniziative giudiziarie volte alla revoca degli amministratori siano così frequenti, nelle situazioni che definiremmo, in un’accezione ampia, di ‘‘crisi’’ della società. Volendosi ricomprendere, con tale termine, non soltanto la crisi di natura economica, ma anche quella conseguente alla messa in discussione del rapporto di gestione da parte dei soci (la c.d. crisi di legalità).
Non solo cambiano, in un caso e nell’altro, le ragioni della decisione di procedere alla revoca, ma cambiano anche, a seconda dei casi, i protagonisti dell’iniziativa di rimuovere dalla carica l’organo amministrativo.
In presenza di una crisi gestoria, l’iniziativa volta alla revoca è presa, di solito, dai soci che non hanno il controllo della società e che non gradiscono la direzione impressa dalla maggioranza ad una gestione sulla quale non hanno alcuna influenza, per l’assetto che è stato dato alla governance dell’impresa. In questi casi, l’introduzione dell’azione di responsabilità da parte del socio nella s.r.l., e la denuncia al tribunale che provenga dai soci, spesso sono poco più di un pretesto per ottenere una misura provvisoria che impedisca l’ulteriore attività dell’amministratore.
Quando la crisi e` di natura economica, invece, è sempre più frequente, nell’esperienza giudiziaria, che l’iniziativa di rimuovere l’amministratore la prendano i creditori istituzionali, che non hanno più fiducia nel management della società ma non vogliono rinunciare alla possibilità di risolvere la crisi attraverso forme di ristrutturazione del debito, senza arrivare alla pronuncia di fallimento.
In questi casi, sono i creditori dunque ad ingerirsi nella gestione, approfittando dell’istanza ex art. 6 l.fall. per chiedere al Tribunale adito la sostituzione dell’organo amministrativo attraverso il rimedio cautelare introdotto dalla riforma delle procedure concorsuali nell’art. 15, comma 8, l.fall. La nomina di un terzo, di gradimento del Tribunale, facilita la concessione di dilazioni e di misure interinali volte ad evitare che, in pendenza dell’istruttoria, l’eventuale aggressione ai singoli beni da parte di questo o quel creditore - possibile, non operando il divieto dell’art. 51 l. fall. fino alla dichiarazione di insolvenza - cagioni una disgregazione del patrimonio aziendale e la conseguente diminuzione del valore complessivo dell’impresa.