Domanda
Per le cause di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272 Cod. civ. sarebbe eventualmente necessaria la redazione dell'atto pubblico sia per le formalizzazioni di legge che a tutela dei rapporti di tutte le parti coinvolte? Oppure, il loro mero verificarsi operando ope legis non richiederebbe alcun espletamento di atto formale? Ed infine, decorso inutilmente il termine legale previsto ai sensi del punto n. 4 dell'articolo sopra indicato, la prosecuzione dell'attività d'impresa in capo all'unico socio, comportando un "fenomeno di liquidazione della società e relativa estinzione attraverso l'assegnazione di fatto al socio superstite del patrimonio appartenuto alla medesima", non libererebbe comunque quest'ultimo dal compimento presso il Pubblico Registro di tutti gli atti formali necessari per la consequenziale cancellazione della società?
Risposta
Alfredo FranginiCome è noto, il verificarsi di una causa di scioglimento determina il passaggio della società dalla fase attiva a quella di liquidazione. Nelle società di persone, tuttavia, a differenza delle società di capitali, la necessità di un formale procedimento di liquidazione non è prevista dalla legge in modo assoluto, ma ha carattere meramente facoltativo, laddove la facoltatività riguarda non già la liquidazione in sé - che non può mancare, essendo preordinata anzitutto alla tutela degli interessi del ceto creditorio - bensì le modalità con le quali deve svolgersi.
A tale riguardo, la Corte di Cassazione ha, difatti, più volte osservato che la liquidazione è una fase facoltativa della vita della società di persone, potendo i soci provvedere a sistemare amichevolmente ogni pendenza sociale tra loro e con i terzi, omettendo, in tal modo, il relativo procedimento formale di liquidazione (Cass., 11 marzo 1998, n. 2676; Cass., 10 settembre 1990, n. 9318; Cass., 4 aprile 1981, n. 1916).
Ciò premesso, al primo dei due quesiti posti, relativo alla necessità o meno di un atto formale che accerti il verificarsi di una causa di scioglimento, va data risposta affermativa. In particolare, qualora si intenda formalmente procedere allo scioglimento della società di persone con apertura della fase di liquidazione e la nomina di un liquidatore, è richiesta un scrittura privata autenticata dal notaio, il quale provvede ad iscrivere le modificazioni all'atto costitutivo contestualmente al deposito dell'atto di scioglimento. Qualora invece si provveda allo scioglimento della società di persone senza apertura di una formale fase di liquidazione, è comunque pur sempre necessario un atto notarile, soggetto a repertorio e ad iscrizione nel Registro delle imprese, con cui viene deliberato lo scioglimento senza la messa di liquidazione.
Sul punto va, tuttavia, segnalato l'orientamento ormai consolidato di alcune Camere di commercio secondo cui, nei casi di scioglimento per decorso del termine di durata ovvero per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi (art. 2272, nn. 1 e 4, c.c.), la società può iscrivere lo scioglimento con contestuale istanza di cancellazione mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal socio superstite ovvero da tutti i soci, con la quale si attesta l'avvenuto scioglimento, la non prosecuzione dell'attività, l'inesistenza di attività o passività da liquidare e, pertanto, senza che necessiti un atto notarile di accertamento della causa di scioglimento.
Venendo al secondo dei due quesiti posti, va osservato preliminarmente che, qualora lo scioglimento della società di persone si verifichi per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi (art. 2272, n. 4, c.c), il socio superstite ha due sole possibilità: continuare l'attività di impresa già svolta in forma societaria sotto forma di impresa individuale, ovvero decidere di non proseguire l'attività .
In entrambi i casi l'unico socio rimasto dovrà richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
In altri termini, la circostanza che il socio superstite, anziché promuovere il procedimento di liquidazione, decida di continuare l'attività sotto forma di impresa individuale, nella quale è confluita l'azienda appartenuta alla società, non esime il socio medesimo dal compiere gli adempimenti necessari presso il Registro delle imprese, ai fini della cancellazione della società. È consigliabile, tra l'altro, allegare all'istanza di cancellazione una dichiarazione nella quale si attesti che è avvenuta la cessione dell'azienda dalla società alla persona fisica del socio superstite, con conseguente inizio di una nuova e distinta impresa individuale che gestisce l'azienda acquisita.
Per quanto concerne, infine, il termine entro il quale il socio che decida di continuare, da solo, l'attività della società, deve provvedere a richiedere la cancellazione di quest'ultima dal Registro delle imprese, è da ritenersi che questi possa richiederla sia contestualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale si attesta l'avvenuto scioglimento, sia in una fase successiva all'iscrizione della stessa, atteso che il termine di due mesi (dalla comunicazione ai soci avente ad oggetto il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto) indicato dall'art. 2311, comma 2, c.c. è fissato esclusivamente nel caso in cui la società venga sciolta e posta in liquidazione.