Assicurazioni
Assicurazione danni merci trasportate: termini per la denuncia
Maurizio Favaro
Domanda
Per le nostre importazioni, non riusciamo mai a denunciare quando capita un danno all'assicuratore o al vettore entro i tempi da loro ritenuti accettabili. Ci sono possibilità di allungarli senza perdere il diritto all'indennizzo? Ma chi li determina, i tempi?
Risposta
Maurizio FavaroSia il diritto generale che quello uniforme o pattizio. Le norme di diritto interno, infatti, regolano questa delicata materia della denuncia al terzo responsabile dei danni non apparenti all'atto della consegna al destinatario (assicurato) attraverso l'art. 1698 del Codice in cui si dice che per esercitare le azioni verso il vettore in caso di perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, il destinatario deve provvedere alla denuncia del danno non appena ne prende conoscenza "(...) e non oltre otto giorni dopo il ricevimento". Ma quando il trasporto è regolato da Convenzioni diverse dal Codice, cioè nel caso di trasporti internazionali, l'avente titolo dovrà attenersi a queste e non al Codice e quindi dovrà porre attenzione che una negligenza o un'omissione in tal senso non gli pregiudichi l'azione per prescrizione dei termini previsti dalle citate Convenzioni (che si conoscono meno del Codice Civile). La materia del trasporto internazionale, infatti, è disciplinata non da norme di diritto interno ma, come si è detto, da Convenzioni Internazionali specificamente predisposte per ciascuna modalità di trasporto. Alcune sono molto vecchie risalendo addirittura agli anni '20 del secolo scorso come la Convenzione di Bruxelles - Regole dell'Aja - per il trasporto via mare del 1924, e la Convenzione di Varsavia per quello aereo del 1929. Altre sono più recenti (anni '60 e '80) e altre addirittura recentissime come le Regole di Rotterdam del 2009. Qualche che sia la data, o meglio, l'epoca della loro presentazione, tutte queste convenzioni disciplinano in modo diverso ma con la stessa metodologia obbligazioni e responsabilità dei vettori, così come quelle del mittente/caricatore o del destinatario/ricevitore. In relazione al tema in oggetto, ossia quello dei termini previsti per la denuncia dei danni non apparenti, le convenzioni così si esprimono:
Reclamo del danno
Trasporto Stradale
Convenzione CMR:
Riserve sul sinistro non apparente entro 7 giorni
Reclamo del danno entro 18 mesi
Trasporto Marittimo
Convenzione Bruxelles:
Riserve sul sinistro non apparente entro 3 giorni
Reclamo del danno entro 12 mesi
Trasporto Aereo
Convenzione di Varsavia:
Riserve sul sinistro non apparente entro 14 giorni (7 gg. per i bagagli)
Reclamo del danno entro 21 giorni
Trasporto Ferroviario
Convenzione CIM:
Riserve sul sinistro non apparente entro 7 giorni
Reclamo del danno entro 12 mesi
L'elenco mostra una situazione obiettivamente penalizzante per il ricevitore non sempre in grado di far fronte a queste obbligazioni nel breve lasso temporale concesso dalle Convenzioni, soprattutto quello di soli 3 giorni del trasporto marittimo. A rimediare, cioè a compensazione di questa situazione, ci hanno pensato i Lloyds con delle coperture assicurative specifiche, che, più che coperture sono deroghe alle Institute Cargo Clauses da loro stessi, assieme ai colleghi dello Institute of London Underwriters, messe a punto per diventare lo strumento assicurativo merci più autorevole. Purché la spedizione sia assicurata, ovviamente. Si tratta allora di deroghe alle citate coperture, anch'esse legate alla denuncia entro 7 giorni, che estendono tale 'periodo di grazia' fino a 30 giorni: la Deferred Unpackaging Clause per i danni non apparenti e la Concealed Damage Clause per quelli occulti.
11/11/2011
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