In base ai principi della responsabilità civile, in materia di circolazione stradale il conducente del veicolo è responsabile se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, il che significa che il conducente dovrà dimostrare di aver osservato un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada. L'esonero di responsabilità potrebbe chiaramente determinarsi laddove venga dimostrato il caso fortuito o la forza maggiore, oppure la colpa del danneggiato o del terzo, come unico fattore che abbia determinato l'evento dannoso. Sulla scorta della previsione di cui all'art. 1227 c.c. è poi possibile che venga a definirsi un concorso di responsabilità del danneggiato, con conseguente limitazione di responsabilità del conducente del veicolo, in base alla gravità della colpa del danneggiato ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Sulla scorta di tali principi, è sicuramente inferibile dal caso sottoposto allo scrivente un esonero di responsabilità dell'automobilista o comunque una significativa limitazione della propria responsabilità risarcitoria. A tal proposito, la S.C. di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: "il pedone che attraversa in ora notturna una strada a quattro corsie con scorrimento rapido, scavalcando il guard-rail, concorre a porre in essere una situazione di pericolo, ponendo i veicoli sopravvenienti in condizioni di difficoltà e di emergenza, ove, avvistandolo, non possano poi porre in essere adeguate manovre per evitare di ridurre l'impatto. Pertanto nella ricostruzione della dinamica del fatto dannoso tutte le cause imputabili alle condotte imprudenti (del pedone) e inesperte o negligenti (dei conducenti) debbono essere ponderate, ai fini del riparto delle rispettive responsabilità, ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c., in relazione agli altri elementi obbiettivi riscontrati sul teatro dell'investimento" (Cass. civ., sentenza 24-11-2009, n. 24689).