L'art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (conv. in L. 168/02), prevede l'obbligo, a carico degli organi di polizia stradale, di informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di rilevamento a distanza delle infrazioni. Secondo l'interpretazione fornita dal Ministro dell'Interno, tale disposizione avrebbe carattere meramente organizzativo e precauzionale, di per sé tale da non interferire con la legittimità del procedimento sanzionatorio. In realtà, la ratio della disposizione è quella di prevenire il verificarsi dei sempre più frequenti incidenti automobilistici, e non quella di rimpinguare le casse della P.A., mediante la repressione delle condotte degli automobilisti non rispettose delle norme del Codice della Strada. Correttamente, quindi, la S.C. ha ritenuto che l'obbligo di informazione previsto da tale norma non abbia efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A., ma sia finalizzato a portare gli utenti della strada a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. La multa così elevata è quindi sicuramente nulla, non rispondendo al corretto iter sanzionatorio delineato dalla norma (Cass. civ., sez. II, sentenza 26 marzo 2009, n. 7419) .