Al quesito deve darsi risposta positiva. L'errore diagnostico in questione, con conseguente omessa informazione circa la malformazione da cui era affetto il nascituro, ha sottratto alla madre la possibilità di interrompere la gravidanza e sicuramente ha procurato ad entrambi i genitori una lesione dell'integrità psicofisica, dovuta sia al trauma per la scoperta della malattia immediatamente alla nascita del figlio sia allo stravolgimento della loro esistenza. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, è risarcibile, in quanto ingiusto ex art. 2043 c.c., ogni danno arrecato ad una qualsivoglia situazione giuridica soggettiva attiva (diritto soggettivo assoluto, diritto soggettivo relativo, interesse legittimo), a condizione che: a) tale situazione giuridica sia direttamente od indirettamente tutelata dalla legge; b) dalla lesione del diritto o dell'interesse sia derivata la lesione dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse effettivamente si collega. Nel caso di specie sussistono certamente entrambi i requisiti. Infatti, quello di non avere figli, così come quello di non avere figli costretti ad un'esistenza segnata da sofferenze dovute a malformazioni o patologie invalidanti, costituiscono diritti essenziali dell'individuo che trovano il proprio fondamento negli artt. 2 e 29 della Costituzione e la cui violazione costituisce, pertanto, danno ingiusto. Sono legittimati a richiedere il risarcimento sia la madre, in quanto titolare del diritto soggettivo all'interruzione della gravidanza, sia il padre in quanto l'omessa informazione incide sul suo diritto alla pianificazione familiare, generando un danno non patrimoniale risarcibile.