Recentemente alcune pronunce di merito si sono espresse in senso contrario al riconoscimento, nel successivo fallimento, della prededuzione del credito del professionista che ha assistito l'imprenditore nella presentazione della domanda di concordato preventivo.
Tale soluzione viene per lo più giustificata considerando che se prima dell'introduzione dell'art. 182 quater l. fall. potevano esistere legittimi dubbi sulla prededucibilità del credito del professionista che assiste il debitore nella elaborazione del piano e della domanda di concordato, oggi deve ritenersi che la novità normativa abbia fornito all'interprete una chiave di soluzione del problema difficilmente confutabile.
Limitando espressamente la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario e, soprattutto, condizionando tale possibilità al fatto che la prededuzione sia espressamente riconosciuta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo, la disciplina vigente finisce con l'escludere la possibilità di riconoscere la prededuzione a crediti di professionisti diversi da quello previsto dall'art. 161, comma 3, l.fall., la cui prestazione sia stata posta in essere prima dell'apertura della procedura.
Adottando una diversa interpretazione si finirebbe per riconoscere la prededuzione al professionista che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda sempre ed indipendentemente da una valutazione dell'organo giurisdizionale, creando così in via interpretativa una disciplina più favorevole per il professionista "semplice" ed una irragionevole disparità di trattamento.