Domanda
Vorrei sapere se è possibile effettuare il conferimento dell'unica ditta individuale in S.r.l. senza conferire necessariamente anche i crediti e debiti commerciali e le eventuali criticità che potrebbero sorgere in merito.
Risposta
Massimo GabelliDall'esame del sintetico quesito si può assumere che l'attività d'impresa sia attualmente esercitata da una ditta individuale, mentre non è dato supporre l'esistenza di una società, sia pure irregolare. Nel caso non sia ravvisabile l'esistenza di una società , anche irregolare, si deve ritenere che la fattispecie esuli dalla disciplina della trasformazione di società di cui agli articoli 2498 e ss. del Codice civile.
Il caso proposto rientra allora nella disciplina del conferimento di beni in natura (l'azienda) da parte dell'imprenditore individuale in una società di nuova costituzione (ovvero preesistente). In esito al conferimento, l'imprenditore assumerà quindi la posizione di socio della stessa S.r.l.
Inoltre, è opportuno ricordare che, ove l'imprenditore diventi anche socio unico della società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2462, secondo comma, del Codice civile, egli risponderà illimitatamente delle obbligazioni sociali ove i conferimenti non siano effettuati ai sensi dell'art. 2464 del Codice civile, e quindi con immediata liberazione del capitale sottoscritto, ed inoltre si provveda agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 2470 del Codice civile, ossia iscrivendo presso il competente registro delle imprese una dichiarazione dei dati anagrafici dell'unico socio.
Il conferimento dell'azienda in una società a responsabilità limitata impone inoltre al conferente di nominare un esperto ai sensi dell'art. 2465 del Codice civile per redigere una relazione giurata di stima del valore dei beni e crediti conferiti.
Sotto il profilo fiscale, si segnala che l'operazione può essere effettuata senza rilevanti oneri fiscali diretti ed indiretti.
In merito al conferimento dell'azienda, si ritiene che tornino applicabili gli articoli 2558, 2559 e 2560 del Codice civile, rispettivamente in tema di successione dei contratti, nei crediti e nei debiti dell'azienda ceduta (conferita). Le norme regolano efficacia e responsabilità delle poste comprese nel perimetro oggetto di conferimento rispetto ai terzi coinvolti, ma non impongono la loro inclusione nel perimetro medesimo. Pertanto l'imprenditore può valutare di conferire l'azienda senza i crediti e debiti relativi, o almeno senza alcuni di essi (salvo indagare in concreto alcune poste il cui trasferimento è previsto per effetto di norme specifiche: si pensi ai debiti verso dipendenti - cfr. art. 2112, secondo comma, del Codice civile che regola anche l'eventuale liberazione del cedente). In questa prospettiva i crediti e debiti esclusi dal perimetro di conferimento restano in capo all'imprenditore individuale come se il conferimento non fosse realizzato.
Tra i punti che potrebbero essere approfonditi per valutare l'opportunità, contestualizzando il caso concreto, della scelta si possono indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i profili finanziari e i profili fiscali in capo all'imprenditore (per esempio quanto agli adempimenti degli obblighi IVA).