Con riferimento al quesito sottopostomi, il finanziamento soci nelle società di capitali, e dunque anche nelle s.r.l. unipersonali, può avvenire nel rispetto delle disposizioni della delibera CICR n. 1058 del 19 luglio 2005; in sostanza, occorre che il socio finanziatore detenga almeno il 2% del capitale e che sia iscritto a libro soci da almeno tre mesi (art. 6, comma 2). Ovviamente, occorre che la possibilità di finanziamento da parte dei soci si prevista statutariamente (art. 6, comma 1). Trattandosi di un contratto di mutuo, sarà preferibile che il finanziamento risulti da un testo scritto, contenente le condizioni di rimborso e, in particolare, la previsione del suo carattere infruttifero. Faccio presente che tale finanziamento resta sottosposto al regime di cui all'art. 2467 c.c., con conseguente possibilità di postergazione del diritto al rimborso nelle situazioni ivi previste.