Il procedimento delineato dall'art. 2401 c.c. è dettato in relazione all'esigenza che la società, venuto meno uno dei sindaci, non resti priva dell'organo di controllo costituito nella sua intera collegialità, sino alla successiva assemblea in cui occorrerà procedere alla nomina del sindaco dimissionario; e, proprio in ragione di ciò, prevede il subentro, provvisorio, del sindaco supplente, sino appunto alla successiva assemblea, che dovrà nominare il sindaco effettivo e comunque integrare la composizione dell'organo. Se questa è la ratio della disposizione, sembra ben concepibile che la nomina del nuovo sindaco effettivo possa avvenire nell'immediato, laddove beninteso l'assemblea dei soci che provveda alla sua nomina possa dirsi validamente costituita e posta nella condizione di deliberare.