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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
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Redditometro

Accertamento sintetico: è legittimo se riferito ad una sola annualità?

Maurizio Villani

Domanda


L'accertamento sintetico (cd. redditometro) ai sensi dell'art. 38, co. 4 del D.P.R. 600/73 è subordinato alla circostanza che il reddito dichiarato per due o più periodi d'imposta non risulti congruo. Ora, ipotizzando che l'accertamento rifletta l'anno d'imposta 2005, mentre gli anni 2004 e precedenti non sono più accertabili, a Vostro parere l'Agenzia delle Entrate in questo caso non violerebbe uno dei requisiti espressamente previsti dal citato art. 38 del D.P.R. 600/73, vale a dire che il reddito dichiarato deve risultare non congruo per due o più periodi d'imposta?

Risposta

Maurizio Villani

In riferimento al quesito formulato, si cita una recente sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato precisato che «il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, subordina la possibilità di accertamento sintetico del reddito alla circostanza che il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto agli elementi di capacità contributiva individuati dall'apposito decreto ministeriale, "per due o più periodi di imposta". É pacifico che la norma non impone all'ufficio di procedere all'accertamento contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali esso ritiene che la dichiarazione non sia congrua, né richiede che la valutazione di non congruità sia necessariamente preceduta dall'invio del questionario di cui all'art. 32, n. 4 (Cass. 14367/07), ma certamente postula che l'atto di accertamento sintetico per un determinato anno di imposta contenga - al fine di consentire la difesa del contribuente su tale aspetto - la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi di imposta, così da legittimare l'accertamento sintetico» (sentenza n. 26541/2008).
Dal principio esposto ne consegue, a parere di chi scrive, che l'accertamento è legittimo anche se le altre annualità per le quali si è verificato lo scostamento non sono più accertabili per intervenuta decadenza o per l'esistenza di altre cause impeditive alla notifica dell'avviso di accertamento.

23/09/2010
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