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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Reddito d'impresa

Compensi agli amministratori corrisposti mediante bonifico: quale data rileva ai fini del 'pagamento'?

Mario Pellegrini

Domanda


In riferimento alla deducibilità dal reddito d'impresa dei compensi agli amministratori, quale data di pagamento nel caso di "bonifico" si deve verificare nel 2010 e cioè: la data in cui viene impartito l'ordine di bonifico alla banca, la data della contabile o la data di "valuta" del bonifico stesso?

Risposta

Mario Pellegrini

L'art. 62, comma 3, TUIR - deroga al criterio di competenza - prevede che "i compensi spettanti agli amministratori ... sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti". Si pone il problema della deducibilità da parte della società che eroga il compenso in base alla disposizione prevista dall'art. 62 D.P.R. 917 il quale individua il criterio della cassa per il compenso dell'amministratore.
Il Testo unico non regola espressamente l'esatto momento in cui incassi e pagamenti - non intervenuti in contanti - assumono rilevanza fiscale. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente dando un importante chiarimento in merito alla data d'incasso nel corso della video conferenza MAP tenutasi il 3 giugno 2010.
Nel caso di proventi incassati mediante bonifico, ha affermato che rileva la data dell'accredito della somma sul conto corrente dell'amministratore , la cosiddetta "data disponibile" che coincide col giorno a partire dal quale l'importo può essere effettivamente utilizzabile.
La data disponibile, infatti, indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi; la data contabile, invece, rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione; la data valuta è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione. Prima del chiarimento fornito nella videoconferenza, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 29 maggio 2009 n. 138 aveva affrontato il problema soltanto con riferimento alle prestazioni professionali regolate tramite assegno.
In relazione a tale modalità di pagamento l'Agenzia ha chiarito che il momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista concorrendo alla formazione del relativo reddito di lavoro autonomo coincide con la materiale consegna del titolo medesimo dall'emittente al ricevente. Nessun rilievo va attribuito alla circostanza che il versamento sul conto corrente intervenga in un momento successivo e in un diverso periodo d'imposta.
Per i pagamenti effettuati tramite bonifico mancavano, invece, interventi ufficiali. L'Agenzia delle Entrate nella circolare n.38/E del 23 giugno 2010 (relativa alle risposte fornite nel corso della diretta MAP del 3 giugno 2010) fornisce una soluzione nella quale disallinea la data di pagamento per la società cliente (ad es. il 28 dicembre 2009 corrispondente alla data di effettuazione del bonifico) con la data d'incasso per il professionista (ad es. il 4 gennaio 2010, data dell'accredito della somma), con la conseguenza che il committente che paga il compenso deve certificare la ritenuta con riferimento al 2009 e dichiararla nel modello 770/2010 mentre il lavoratore autonomo la riporterà non in Unico 2010 ma in Unico 2011 in corrispondenza del relativo compenso imponibile.
La società che paga l'amministratore mediante bonifico deve guardare al momento in cui viene effettuato il pagamento e le somme sono uscite dalla sua disponibilità: tale momento è dato dalla data dell'ordine del bonifico; e dedurre il compenso nel periodo d'imposta in cui l'ordine di bonifico viene emesso.

23/09/2010
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