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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
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Impresa individuale

Conferimento d'azienda e successiva cessione di quote: si genera plusvalenza?

Ilaria Mariani

Domanda


Imprenditore agricolo a titolo principale che esercita l'attività di agriturismo conferisce la sua azienda nonchè gli immobili strumentali a tale attività in una società semplice, successivamente cede parte delle quote della società ad un terzo già socio di minoranza; ai fini delle imposte dirette non dovrebbero realizzarsi plusvalenze nè in fase di conferimento nè nella successiva cessione di quote. E' corretto?

Risposta

Ilaria Mariani

Pare opportuno scindere l'analisi della problematica proposta in due parti, la prima relativa all'operazione di conferimento, la seconda relativa all'operazione di cessione delle quote.

Conferimento dell'unica azienda
Quando al conferimento dell'azienda, l'art. 175 del TUIR, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008, stabilisce che l'operazione sia fiscalmente neutra e debba essere effettuata in base a quanto stabilito dal successivo art 176. La società conferitaria deve dunque recepire ai fini fiscali i medesimi valori rilevanti in capo all'imprenditore individuale conferente.

Cessione delle quote di partecipazione
Quanto alla cessione delle quote, il combinato disposto degli articoli 67 e 68 del TUIR stabilisce che la plusvalenza realizzata in sede di cessione di partecipazioni qualificate (superiore al 25% per le società di persone) debba essere assoggettata a tassazione nei limiti del 49,72% (40% fino al 31 dicembre 2008) del suo ammontare, assumendo come costo della partecipazione l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

Conclusione
Nel caso di specie, sembra potersi concludere che l'operazione debba essere fiscalmente trattata come segue:

  1. il conferimento da parte dell'imprenditore individuale non dà origine ad alcuna plusvalenza né minusvalenza in capo allo stesso;
  2. la cessione delle quote societarie dà origine ad una plusvalenza/minusvalenza rilevante fiscalmente in capo al soggetto cedente.
23/09/2010
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