Domanda
Una società residente nella Gran Bretagna svolge attività di consulenza commerciale a favore di una società italiana committente. Nelle fatture non riporta il numero VAT in quanto afferma che la propria attività è fuori dal campo di applicazione IVA inglese e che il loro unico numero di identificazione è il "company number" (che non ha nulla a che fare con il VAT number). E' necessario comunque procedere alla autofatturazione ed alla compilazione del modello Intrastat oppure, non essendoci addebito di imposta e numero VAT, l'operazione è fuori campo IVA anche per il committente?
Risposta
Stefano Garelli e Barbara Maria BarrecaNel Notice 700/1 (Apr 2010) intitolato "Should I be registered for VAT?" emesso dall' HM Revenue & Customs del Regno Unito, viene affermato che:
"1.11 What if I only supply goods or services abroad?
If you:
- have a business establishment in the UK (including a branch or agency), or
- your usual place of residence is the UK, but - you only supply goods or services to customers based outside of the UK (which would have been taxable if made in the UK), then you are able to register for VAT on a voluntary basis as long as you receive taxable supplies from UK VAT registered businesses or import goods into the UK on which you would be entitled to recover input tax. ".
Secondo la banca dati dell'IBFD di Amsterdam (United Kingdom - Value Added Taxation in Europe), aggiornata al gennaio 2010:
"15.2.C. Persons who are not liable Persons who perform only exempt or outside the scope activities are not normally obliged to register for the tax except in the case of intra-Community acquisitions (see (d) directly above) and in relation to reverse charge supplies ".
Sulla base della documentazione sopra riportata e di precedenti esperienze in merito, risulta che nel Regno Unito è possibile costituire una società che svolge solo operazioni estero su estero (non intracomunitarie) senza essere obbligati a chiedere un numero identificativo Iva. Com'è possibile notare, il Regno Unito è riuscito sin qui a mantenere in essere una normativa fiscale di particolare favore riguardo alle operazioni estero su estero.
Lascia tuttavia perplessi che una simile normativa possa essere applicata anche nel caso di prestazioni di servizi "generici" resi da soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Paese Ue.
Si ricorda che nel Regno Unito è previsto un regime di esonero per le attività economiche con volume d'affari annuo non superiore a 68.000 GBP.
Alla luce di quanto sopra esposto, è da ritenere ragionevole operare come segue:
-
invitare il fornitore del Regno Unito a inviare una documentazione scritta (rilasciata dalla competente Autorità di tale Paese: dovrebbe trattarsi dell'HMRC) dalla quale risulti l'esatta qualificazione fiscale della società inglese (ad esempio: soggetto privo di numero identificativo Iva in quanto operatore "estero su estero", oppure soggetto esonerato o altra qualificazione ancora);
- se si tratta di soggetto esonerato espletare la procedura indicata nella Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, punto 4);
- se si tratta di altro soggetto privo di numero identificativo Iva, valutare se, alla luce dei criteri dettati dalla Risoluzione n. 437/E del 12 novembre 2008, siano presenti gli estremi per emettere autofattura con Iva (pur senza presentare il modello Intra servizi);
la Risoluzione citata (pur riferita alle intermediazioni) afferma che:
"Come noto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni. Ne consegue che le prestazioni di intermediazione rese a favore dell'istante da privati (comunitari o extracomunitari), ossia da soggetti che operano al di fuori dell'esercizio di una attività economica, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta per carenza del presupposto soggettivo. Diversamente, qualora la rilevanza e la frequenza delle operazioni poste in essere dovessero integrare i presupposti per riconoscere in capo all'intermediario l'esercizio di un'attività economica quale professione abituale e, pertanto, la sussistenza del requisito soggettivo dell'imposta, si renderebbe applicabile la disciplina riferibile alle prestazioni rese dai soggetti passivi d'imposta comunitari o extracomunitari.".