Domanda
Una società presenta istanza trimestrale Iva 6036 per euro 9.666,00 e lo utilizza tutto in F24 per tributi diversi dall'Iva. Il secondo trimestre risulta ancora a credito di euro 9.000,00 e presenta istanza trimestrale cod 6037 entro il 31/7/2010. Deve apporre il visto di conformità sulla seconda istanza? O i crediti trimestrali sono esclusi? L'utilizzo di questo credito sarà dal 16 agosto o per euro 334 già subito dopo l'invio dell'istanza?
Risposta
Giancarlo ModoloA norma dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 542/1999, i contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'art. 38-bis del decreto Iva, hanno la possibilità di procede alla richiesta dei rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno o, in alternativa, possono effettuare la compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all'ufficio competente, in via telematica entro l'ultimo giorno del mese di riferimento l'apposita istanza (modello IVA TR).
Il successivo art. 10, comma 1, lettera a), n. 5, integra il comma 3 dell'art. 8 predetto, precisando che tali compensazioni possono essere eseguite solo successivamente alla presentazione dell'istanza. Tale modalità deve essere, peraltro, coordinata con quelle contenute nell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 241/ 1997, secondo cui la compensazione del credito inerente a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000,00 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza da cui il credito emerge.
Dalla lettura congiunta delle citate disposizioni si perviene che, fermo restando l'obbligo di presentazione all'ufficio competente, in via telematica entro l'ultimo giorno del mese di riferimento, dell'apposita istanza (modello IVA TR), il contribuente interessato ha la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti IVA infrannuali di importo inferiore al "tetto" di 10.000,00 euro senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, mentre tale condizione deve necessariamente risultare rispettata per compensare gli importi che superano il limite di 10.000,00 euro annui.
Il tetto di euro 10.000,00 annuo dei crediti Iva infrannuali è autonomo rispetto a quello riferito al credito IVA annuale maturato nell'anno precedente. In pratica, l'entità di euro 10.000,00 dei crediti infrannuali deve essere considerato in relazione all'ammontare complessivo dei crediti dei tre trimestri dell'anno in corso. In altri termini, per i crediti trimestrali Iva il rispetto del limite di 10.000,00 euro deve essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri.
Così, ad esempio, un contribuente con un credito IVA infrannuale relativo al primo trimestre 2010 di euro 9.666,00, può utilizzare in compensazione detta somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Qualora nel successivo trimestre il contribuente abbia maturato un credito di euro 9.000,00, ha la possibilità di utilizzare in compensazione tale somma, fino all'importo di euro 334,00, senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, mentre può compensare l'ulteriore credito Iva di euro 8.666,00 solo a decorrere dal predetto sedicesimo giorno, ed esclusivamente mediante i servizi telematici di pagamento dell'Agenzia delle entrate.
Da quanto accennato, si deduce, inoltre, che se il credito IVA trimestrale compensabile risulta di entità superiore a 15.000,00 euro, non ricorre l'obbligo di apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale (modello IVA TR), in quanto tale adempimento (apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 241/1997) riguarda esclusivamente gli adempimenti dichiarativi Iva dai quali emerge il credito.