Domanda
Sono socio di studio professionale. In sede di Modello Unico 2009 ho chiesto a rimborso una cospicua somma di credito Irpef che si è generato per ritenute d'acconto subite. Alla luce della circolare 56/E del 2009, che permette di retrocedere allo studio associato parte di ritenute che supera il debito Irpef, posso inviare un modello Unico 2009 integrativo, per annullare il rimborso e portare il credito irpef a compensazione? Nel caso si possa, devo pagare una sanzione?
Risposta
Mario PellegriniL'art. 22, comma 1, T.U.I.R prevede che per le attività artistiche e professionali svolte in forma associata, le ritenute subite sui compensi professionali di competenza dell'associazione si scomputino dalle imposte dovute dai singoli associati proporzionalmente alle loro quote di partecipazione agli utili.
Le ritenute subite dall'associazione vengono attribuite per trasparenza agli associati, che potranno utilizzarle in compensazione nella propria dichiarazione dei redditi personale, in presenza di debiti fiscali.
Nella medesima proporzione sono imputati a ciascun socio i redditi dell'associazione, in base a quanto stabilito dall'art. 5 del T.U.I.R.
Ai fini IRPEF dunque le associazioni tra professionisti non sono dotate di una «soggettività tributaria piena e distinta» rispetto a quella del socio, come anche precisato dall'Agenzia delle entrate nella recente circolare n. 56/E/2009. Con tale circolare l'Amministrazione finanziaria prende posizione affermando che gli associati di un'associazione professionale possono consentire in maniera espressa che le ritenute residue, dopo aver effettuato lo scomputo delle stesse dal debito IRPEF dei soci, siano utilizzate dall'associazione in compensazione con gli eventuali debiti d'imposta o contributivi (IVA, ritenute sulle retribuzioni corrisposte, contributi INPS, IRAP).
L'Agenzia delle entrate chiarisce che il principio contenuto nell'art. 22, comma 1, del T.U.I.R. deve essere coordinato con la facoltà, riconosciuta dall'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 a tutti i contribuenti che effettuano versamenti diretti, di compensare imposte e contributi. Questo secondo principio di favore per il contribuente, riguardante anche i crediti IRPEF per ritenute, non può in sostanza non applicarsi in combinazione con il disposto dell'art. 22 del T.U.I.R..
L'articolo 2, D.P.R. n. 322/1997 prevede al comma 8 che, salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini ordinari di decadenza dell'accertamento delle imposte.
L'articolo 2, D.P.R. n. 322/1997 prevede al comma 8 bis che le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241/1997. Le istruzioni di Unico prevedono che sia possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo per la correzione della dichiarazione originaria senza sanzioni in caso di correzione di errori ed omissioni non rilevanti per la determinazione dell'imposta (la revoca della richiesta di rimborso è ammessa anche per le dichiarazioni IVA).
E' consigliabile comunque effettuare tale operazione in accordo con l'Agenzia delle entrate di competenza, accompagnando tale operazione con un'istanza espressa scritta di revoca della richiesta di rimborso.