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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Per l'agente di commercio

E' possibile detrarre l'IVA al 100% per l'auto usata esclusivamente per lavoro?

Giancarlo Modolo

Domanda


Un agente rappresentante di commercio è proprietario di due autovetture, la prima adibita esclusivamente all'esercizio dell'attività, la seconda utilizzata esclusivamente ad uso personale. Stante questa distinzione delle autovetture, è possibile detrarre completamente e senza alcun limite i costi inerenti l'autovettura utilizzata esclusivamente per l'esercizio dell'attività di agente?

Risposta

Giancarlo Modolo

Gli agenti e i rappresentanti di commercio hanno la possibilità di detrarre l'IVA sui costi dell'autovettura in relazione al principio di inerenza e, di conseguenza, nell'entità in cui possono dimostrare di utilizzare la medesima per l'esercizio dell'attività, in quanto, come regola, non sussiste un diritto soggettivo degli agenti di commercio alla detrazione integrale.
In relazione alla disciplina Iva vigente, la detrazione del tributo inerente ai veicoli aziendali a motore («tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto») è limitata in misura pari al 40% per l'acquisto e importazione dei veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione (l'imposta inerente ai canoni di leasing e noleggio, all'acquisto di carburanti e lubrificanti, nonché alle spese di manutenzione e impiego dei citati veicoli, compresi i pedaggi autostradali, si deve ritenere detraibile nella medesima entità in cui è detraibile l'IVA relativa all'acquisto), tenendo, però, in considerazione che tale regola non si rende operativa e, quindi, non trova applicazione nei riguardi degli agenti di commercio.
Tuttavia, con l'affermazione predetta non si vuole affermare che l'agente di commercio abbia sempre diritto alla detrazione del 100%, in quanto, per i veicoli utilizzati da tali soggetti, valgono le regole di carattere generale in materia di diritto alla detrazione dell'Iva, che accordano il diritto alla detrazione in base al criterio di inerenza, cioè nella misura in cui i beni ed i servizi sono impiegati dal soggetto passivo ai fini delle sue operazioni soggette all'imposta.
Di conseguenza, l'agente di commercio che utilizza il veicolo anche per fini estranei all'attività deve quantificare l'Iva detraibile in rapporto all'utilizzo «aziendale» e, quindi, individuare una percentuale oggettiva di detrazione in base al criterio di inerenza, naturalmente con onere della prova.
Se l'agente di commercio possiede due autovetture, si ritiene che è facilmente dimostrabile che una delle due autovetture viene utilizzata solo per l'attività e l'altra solo per la famiglia o per finalità personali. Pertanto, quella utilizzata per l'attività può beneficiare della detrazione IVA nella misura del 100%, con onere della prova in capo all'agente di commercio (potrebbe sussistere la presunzione che la seconda autovettura viene utilizzata dalla moglie e che la prima autovettura viene anche utilizzata dall'intestatario in maniera promiscua).
In considerazione della difficoltà di individuare, in concreto, tale quota di IVA indetraibile, L'Amministrazione finanziaria ha precisato che è possibile, comunque, detrarre integralmente l'IVA all'atto dell'acquisto del veicolo e assoggettare ad imposta il successivo impiego dei beni per finalità personali o familiari come "autoconsumo" (al riguardo, si ritiene utile rammentare che, con decorrenza dal 27 settembre 2009, la base imponibile IVA nelle ipotesi di autoconsumo deve essere individuata in relazione al prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni e, quindi, al momento dell'autoconsumo).
In ogni caso, da quanto accennato si ritiene che l'agente di commercio, in relazione ai dati del quesito, possa validamente detrarre completamente e senza alcun limite i costi inerenti all'autovettura utilizzata esclusivamente per l'esercizio della propria attività (con l'onere della prova in caso di contestazioni).

23/09/2010
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