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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Per la compilazione del Mod. 770

E' possibile sanare l'erronea fatturazione e l'insufficiente versamento della ritenuta alla fonte?

Giancarlo Modolo

Domanda


Nel 2009 ho erroneamente emesso una fattura con ritenuta ai sensi della legge n. 211/2007 invece che al 4% allo 0.4%, ed il mio cliente ha versato l'importo della ritenuta indicato in fattura. In sede di compilazione del modello 770 il mio cliente si è accorto dell'errore e me lo ha comunicato: devo emettere una nota di credito nel 2010 in riferimento alla fattura 2009, e restituire la somma percepita indebitamente (e di conseguenza il mio cliente deve versare la ritenuta)? Il cliente può inviare il modello 770 con la ritenuta allo 0,4% in luogo di quella al 4%?

Risposta

Giancarlo Modolo

L'indicazione in fattura dell'entità della ritenuta alla fonte non è un elemento obbligatorio, ma solo un sistema attuato per agevolare il sostituto d'imposta, il quale, in ogni caso, ha l'onere, in sede di pagamento del corrispettivo, di ricalcolare l'entità della ritenuta stessa (infatti, a titolo meramente indicativo, la percentuale, nelle more tra l'emissione della fattura e il pagamento, potrebbe subire variazioni di entità per un eventuale disposto normativo).
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, si pone in rilievo che per:

  • la mancata effettuazione, in tutto o in parte, di ritenute alla fonte, determina la violazione degli artt. da 23 a 30 del D.P.R. 600/1973, che risulta sanzionata, a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 471/1997, con la sanzione amministrativa del 20% dell'ammontare non trattenuto;
  • la mancata effettuazione, in tutto o in parte, di ritenute alla fonte e conseguente mancato versamento, determina la violazione degli artt. da 23 a 30 del D.P.R. 600/1973 e degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 241/1997, che risulta sanzionata, a norma degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 471/1997, con la sanzione amministrativa del 20% dell'ammontare non trattenuto più il 30% della somma non corrisposta o tardivamente versata, tenendo presente, in ogni caso, che nell'ipotesi di versamento tardivo, il sostituto d'imposta ha la possibilità di beneficiare della riduzione previste dall'art. 13, comma 1, lettere a) o b), del D.Lgs. 472/1997 (con le modalità e nei termini ivi stabiliti);
  • il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate, determina la violazione degli artt. 3 del D.P.R. 602/1973 e 17 e 18 del D.Lgs. 241/1997, che risulta sanzionata, a norma dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, con la sanzione amministrativa del 30% della somma non versata o tardivamente corrisposta, tenendo presente, in ogni caso, che nell'ipotesi di versamento tardivo, il sostituto d'imposta ha la possibilità di beneficiare della riduzione previste dall'art. 13, comma 1, lettere a) o b), del D.Lgs. 472/1997 (con le modalità e nei termini ivi stabiliti).

Nell'ipotesi in quesito, all'insufficiente effettuazione della ritenuta alla fonte consegue anche il mancato versamento della ritenuta medesima, per cui il ravvedimento completo di tutte le infrazioni (cosiddetto "ravvedimento lungo") può essere perfezionato entro il termine di presentazione dell'adempimento dichiarativo del modello 770.
Ai fini pratici, per il soggetto sostituito d'imposta o percipiente, non sussiste la necessità di procedere all'emissione di una nota di credito (in quanto non sussistono le condizioni previste dall'art. 26 del decreto Iva), ma solamente l'onere di rimborsare la differenza tra l'entità della ritenuta alla fonte effettiva e quella operata.

23/09/2010
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