L'indicazione in fattura dell'entità della ritenuta alla fonte non è un elemento obbligatorio, ma solo un sistema attuato per agevolare il sostituto d'imposta, il quale, in ogni caso, ha l'onere, in sede di pagamento del corrispettivo, di ricalcolare l'entità della ritenuta stessa (infatti, a titolo meramente indicativo, la percentuale, nelle more tra l'emissione della fattura e il pagamento, potrebbe subire variazioni di entità per un eventuale disposto normativo). Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, si pone in rilievo che per:
Nell'ipotesi in quesito, all'insufficiente effettuazione della ritenuta alla fonte consegue anche il mancato versamento della ritenuta medesima, per cui il ravvedimento completo di tutte le infrazioni (cosiddetto "ravvedimento lungo") può essere perfezionato entro il termine di presentazione dell'adempimento dichiarativo del modello 770. Ai fini pratici, per il soggetto sostituito d'imposta o percipiente, non sussiste la necessità di procedere all'emissione di una nota di credito (in quanto non sussistono le condizioni previste dall'art. 26 del decreto Iva), ma solamente l'onere di rimborsare la differenza tra l'entità della ritenuta alla fonte effettiva e quella operata.