Domanda
Un contribuente ha eseguito una donazione a favore della caritas specificando pro terremoto L'Aquila, è possibile detrarre questa somma dalla dichiarazione dei redditi? A che titolo ed in che rigo?
Risposta
Valerio ArtinaL'art. 15, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Tuir") prevede che siano detraibili dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento di alcuni oneri sostenuti dal contribuente ed elencati nello stesso articolo, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
In particolare poi la lett. i - bis dell'articolo in questione prevede anche le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore ad euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non superiore ad euro 1.291,14, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.
La detrazione è tuttavia consentita solo a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite particolari procedure: l'erogazione deve essere effettuata mediante versamento di c/c bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento quali le carte di credito, le carte prepagate, gli assegni bancari o circolari.
Pertanto all'interno del modello Unico Persone Fisiche tali spese trovano indicazione ai righi RP19, 20 e 21 tra gli "altri oneri per i quali spetta la detrazione" con codice "20" in quanto detto rigo comprende anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate tramite associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.