Domanda
Un immobile strumentale costituito da un locale al piano terra di un palazzo situato in città è oggetto dal mese di febbraio di interventi di ristrutturazione edilizia volto a mutarne la destinazione d'uso da A 10 in A2. E' corretto che su tale immobile e per la durata dei lavori non sia dovuta l'Ici se non nella misura calcolata sul valore dell'area occupata? Come si determina il valore dell'area posto che trattasi di un palazzo composto da diverse unità abitative?
Risposta
Federico GavioliOccorre preliminarmente rilevare che dal 19 ottobre 2009 per le denunce al catasto di immobili di nuova costruzione o di variazione (come nel caso del quesito del gentile lettore) è necessario l'utilizzo del programma Docfa 4, fornito dall'Agenzia del Territorio, come da provvedimento del 15 ottobre 2009, tramite la trasmissione in via telematica degli atti di aggiornamento dell'archivio catastale dei fabbricati, relativi alla presentazione delle denunce di nuova costruzione e variazione da parte dei professionisti tecnici, iscritti agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, ect, per conto dei proprietario.
Nel caso in esame, anche se la questione è un po' più complessa per l'intervento effettuato, si è del parere che per l'utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica, la base imponibile sia costituita dal valore dell'area, che è comunque considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.