Domanda
In caso di rimborsi auto per l'associato di uno studio professionale che mette a disposizione la propria autovettura nello studio professionale, è prevista la deducibilità del rimborso senza limitazioni in capo allo studio (non operando i limiti di cui all'art. 164 del TUIR) e non tassabilità del rimborso Km in capo all'associato?
Risposta
Giancarlo ModoloL'associato di uno studio professionale non può essere considerato né un lavoratore dipendente, né un soggetto percettore di redditi assimilati di lavoro autonomo: l'associato, di regola, è un soggetto "professionista".
Infatti, nell'ipotesi in cui un libero professionista scelga di svolgere con altri la propria professione, ha la possibilità di costituire uno "studio associato", che a tutti gli effetti assume la natura di soggetto giuridico.
In tale situazione, ogni singolo soggetto mantiene lo "status" di lavoratore autonoma, ma lo studio associato produce reddito di lavoro autonomo, che in caso ai soci (associati) diviene reddito di partecipazione e, se del caso, la posizione Iva è unica e riferita allo studio associato.
Il pagamento dell'indennità chilometrica all'associato dello studio professionale non è espressamente prevista dal comma 6 dell'art. 54 del Tuir.
La disciplina dei rimborsi spese, infatti, non sempre trova applicazione nell'ipotesi in cui l'attività posta in essere ricada nell'ambito della professione abitualmente esercitata e, pertanto, gli inerenti compensi per rimborsi devono necessariamente risultare classificati tra i redditi di lavoro autonomo.
In tale ipotesi, si ritiene opportuno rammentare che l'art. 54 predetto pone in risalto che ai fini della determinazione del reddito si deve considerare l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta e, come chiarito dalla risoluzione 163/2001, nella nozione di compenso devono essere inclusi anche i proventi percepiti sotto forma di rimborsi spese inerenti all'attività.
Gli eventuali rimborsi spese riconosciuti al professionista per l'utilizzo della propria auto nello svolgimento del suo incarico, rientrano nel concetto di reddito personale del soggetto e, quindi, trattati in conformità. Nell'ipotesi di utilizzo da parte dell'associato della propria autovettura nell'ambito dell'attività dello studio associato, si ritiene che possa essere stipulato un contratto di comodato, nel quale può essere stabilito che tutte le spese inerenti all'utilizzo dell'autovettura sono a carico del comodatario (ai sensi dell'art. 3 della tariffa parte II del D.P.R. 131/1986, il contratto di comodato è soggetto a registro solo in caso d'uso).
A seguito di tale contratto, si ritiene che sia consentito al comodatario, titolare di reddito di lavoro autonomo, di dedurre tutte le spese derivanti dall'utilizzo dell'autovettura nella misura del 40%, come stabilito dall'art. 164 del Tuir, ad eccezione delle quote di ammortamento. In alcune specifiche situazioni (non sempre condivise, per la verità), si potrebbe riconoscere il rapporto del singolo associato nei riguardi dello studio associato come una mera collaborazione "coordinata e continuativa" posta in essere da un soggetto terzo, in quanto il singolo associato non ha una propria partita Iva, nel qual caso si renderebbe applicabile il comma 3 dell'art. 95 del Tuir, secondo il quale il rimborso delle spese inerenti all'utilizzo dell'auto propria del collaboratore è deducibile da parte dello studio limitatamente al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali o a 20 cavalli fiscali se con motore diesel.