Domanda
L'immobile posseduto in Romania da persona fisica, non locato, il cui acquisto è stato correttamente effettuato tramite intermediario finanziario doveva essere indicato nel quadro RW sez II? In caso negativo, è corretta la scelta di non scudare la detenzione dell'immobile e di inserirlo nel Mod. Unico RW solo dal Mod Unico 2010?
Risposta
Najdat Al NajjariLa normativa relativa al monitoraggio fiscale (d.l. 167/1990) nasce dall'esigenza di dover controllare le transazioni finanziarie che coinvolgono l'estero (da, verso, estero su estero) effettuate da soggetti non tenuti alla compilazione di scritture contabili obbligatorie, in conseguenza dell'impostazione world wide taxation che caratterizza il sistema tributario italiano (come del resto la maggior parte dei sistemi fiscali del mondo).
Lo strumento tramite il quale viene materialmente reso possibile il monitoraggio valutario - grazie al quale vengono tenute sotto controllo le fonti di reddito dei contribuenti ovunque collocate nel mondo - è il quadro RW. In relazione alla tassazione dei redditi di fonte estera vanno tenuti poi in considerazione i quadri RL - I, RL 12 (reddito complessivo) , RM - V, RT (redditi soggetti a tassazione separata).
Attualmente possono avvalersi i contribuenti soggetti alla disciplina del monitoraggio fiscale (ossia quanti non sono soggetti al sistema delle scritture contabili obbligatorie) e che, tenuti alla compilazione del quadro RW, non vi hanno provveduto. In altri termini, la mancata compilazione del quadro RW da parte di chi ne è tenuto costituisce condizione per l'applicazione dello Scudo fiscale di cui al d.l. 78/2009.
In estrema sintesi sono tenuti alla compilazione del quadro RW tutte le persone fisiche, gli Enti non commerciali compresi i trust, le Società semplici ed Associazioni ad esse equiparate, le Società agricole a condizione - per tutti - di essere residenti nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 2 comma II del TUIR (le persone fisiche, ai sensi del TUIR, si intendono residenti se hanno la residenza anagrafica in Italia ovvero ivi ha il domicilio ai sensi del Codice Civile, ovvero quanti risultino iscritti nei registri della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta) e a condizione che percepiscano - o possano in astratto percepire - redditi di fonte estera.
Agli effetti fiscali, e perché siano rilevanti ai sensi dell'obbligo di compilazione del quadro RW, si considerano di fonte estera i redditi comunque corrisposti da soggetti non residenti nonché redditi derivanti da beni che si trovano fisicamente al di fuori del territorio dello Stato. Sino al 31 dicembre 2008 il presupposto per l'obbligo della dichiarazione nel quadro RW sezione II era la produzione di reddito imponibile in Italia in relazione - in particolare - ai beni immobili; dovevano sempre ed in ogni caso essere dichiarati gli immobili detenuti in regime di impresa individuale.
Dal 1° gennaio 2009, e quindi con effetto dalla dichiarazione 2010, devono essere indicati gli immobili posseduti indipendentemente dal reddito generato. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di immobile posseduto da persona fisica, non locato (e quindi, si presume, non produttivo di reddito imponibile in Italia) non sussisteva obbligo di dichiarazione del quadro RW sino al 31.12.2008; l'obbligo sussiste invece dal 2009 (dichiarazione 2010) indipendentemente dalla produzione del reddito stesso.
E quindi in sintesi: l'immobile detenuto sino al 31.12.2008 - se non produttivo di reddito imponibile in Italia - non doveva essere indicato nel quadro RW; l'obbligo scatta dal 1° gennaio 2009 con effetti dalla dichiarazione 2010. Ne consegue che per il periodo sino al 31.12.2008 non c'è stata violazione formale delle norme sul monitoraggio fiscale da parte della persona fisica che possiede l'immobile e quindi lo stesso non deve essere scudato.