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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Sul trattamento fiscale del rimborso spese

In caso di nomina di amministratore residente in Israele, le spese di viaggio sono deducibili?

Ilaria Mariani

Domanda


Una società italiana ha nominato un amministratore residente in israele. Quando può essere considerato in trasferta tale amministratore? si precisa che la società gli rimborsa le spese che sostiene per tutti gli spostamentio fatti nell'interesse dell'azienda, anche per i viaggi affrontati per raggiungere la sede in italia. Le spese sostenute per il viaggio, vitto e alloggio presso la sede italiana sono deducibili per l'azienda?

Risposta

Ilaria Mariani

In base a quanto stabilito dall'art. 95, comma 3, del TUIR, "le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero".

Sede di attività
Per poter individuare il corretto trattamento del rimborso spese corrisposto agli amministratori è necessario dunque individuare la loro sede di lavoro.
Spesso tale elemento non è però facilmente identificabile, dal momento che non viene indicato nella lettera di incarico.
L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 26/1/2001, n. 7 ha sostenuto che "per alcune attività di collaborazione coordinata e continuativa non è possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta determinare contrattualmente la sede di lavoro né identificare tale sede con quella della società. In tale ipotesi, occorre far riferimento al domicilio fiscale del collaboratore".
L'Agenzia ha precisato che "tale criterio può essere utilizzato ad esempio per gli amministratori di società o enti sempreché dall'atto di nomina non risulti diversamente individuata la sede di lavoro".

Conclusione
Nel caso in esame, con riferimento all'amministratore residente in Israele, si ritiene che le spese di vitto e alloggio a questo rimborsate a piè di lista debbano essere trattate come segue:

  • se la nomina dell'amministratore stabilisce la sede di attività presso la sede della società in Italia, le spese da questo sostenute nel medesimo comune configurano spese sostenute per trasferte entro il territorio del comune, deducibili senza limitazione giornaliera;
  • se la nomina dell'amministratore stabilisce la sede di attività in Israele, ovvero non precisa la sede di attività (che si presume presso la residenza dell'amministratore), le spese da questo sostenute presso la sede della società in Italia configurano spese sostenute per trasferte all'estero, deducibili nei limiti di euro 258,23 giornalieri.
23/09/2010
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