In base a quanto stabilito dall'art. 95, comma 3, del TUIR, "le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero".
Sede di attività Per poter individuare il corretto trattamento del rimborso spese corrisposto agli amministratori è necessario dunque individuare la loro sede di lavoro. Spesso tale elemento non è però facilmente identificabile, dal momento che non viene indicato nella lettera di incarico. L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 26/1/2001, n. 7 ha sostenuto che "per alcune attività di collaborazione coordinata e continuativa non è possibile, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta determinare contrattualmente la sede di lavoro né identificare tale sede con quella della società. In tale ipotesi, occorre far riferimento al domicilio fiscale del collaboratore". L'Agenzia ha precisato che "tale criterio può essere utilizzato ad esempio per gli amministratori di società o enti sempreché dall'atto di nomina non risulti diversamente individuata la sede di lavoro".
Conclusione Nel caso in esame, con riferimento all'amministratore residente in Israele, si ritiene che le spese di vitto e alloggio a questo rimborsate a piè di lista debbano essere trattate come segue: