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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Cessione intracomunitaria di beni

Intrastat: come si determina la natura del servizio di trasporto?

Stefano Garelli e Sergio Numis

Domanda


Una società italiana ha acquistato alcuni beni da società francese. Il trasporto e la consegna dei beni in Italia è stato effettuato dalla società francese. La fattura di vendita indica separatamente dal costo dei beni il costo del trasporto. Si chiede di sapere, ai fini della presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, se la Società italiana dovrà inserire il costo del trasporto nella sezione 1 (quale onere accessorio all'acquisto di beni) ovvero nella sezione 3 (quale servizio ricevuto), ipotizzando le seguenti due casistiche: 1. la società francese svolge solo l'attività di vendita; 2. la società francese svolge anche l'attività di trasporto di beni in conto proprio e c/ terzi.

Risposta

Stefano Garelli e Sergio Numis

L'articolo 12 del D.p.r. n. 633/1972 afferma che: "Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.".
In presenza di cessione di beni, al fine di appurare se il trasporto (eseguito da un vettore esterno) è una prestazione accessoria alla cessione oppure una prestazione autonoma, occorre esaminare le condizioni di resa della merce (ad esempio: condizioni di resa Incoterms 2000, CCI).

Esempi:

  • Impresa italiana vende merce, con la condizione di resa "franco destino", ad un'impresa francese con invio della merce in Francia: il trasporto addebitato nella stessa fattura di vendita della merce o mediante fattura successiva è una prestazione accessoria alla vendita e ne segue le sorti (articolo 41/1/a); - Impresa italiana acquista merce presso un'impresa tedesca, con la condizione di resa "franco partenza"; il trasporto viene eseguito da vettore italiano: il trasporto è una prestazione autonoma; il vettore italiano emette fattura con Iva;
  • Impresa italiana vende merce con la condizione di resa EXW a impresa del Regno Unito e poi con pattuizione distinta e successiva si impegna a stipulare il contratto di trasporto della merce dall'Italia al Regno Unito con un vettore (esterno) a proprio nome ma per conto del cliente, con riaddebito del costo sostenuto a quest'ultimo; in tale evenienza, è da ritenere che il trasporto sia una prestazione autonoma, con la conseguenza che il medesimo deve essere addebitato come prestazione di servizi; secondo autorevole dottrina (Renato Portale, Imposta sul valore aggiunto, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010, p. 528), anche in tale evenienza il trasporto continua ad essere una prestazione accessoria alla cessione della merce.

Venendo ora specificamente al quesito formulato dal cortese lettore, si osserva quanto segue. Riguardo alle spese di trasporto è stato sostenuto che: "Les frais de transport que le fournisseur d'un bien facture à son client constituent en principe des frais accessoires à la livraison de ce bien et doivent, à ce titre, être inclus dans la base d'imposition de cette livraison (alors même qu'ils feraient l'object d'un décompte distinct ou qu'ils seraient régles directement par l'acquéreur à une tierce personne). Cependant le prix du transport peut être dissocié du montant de la vente et soumis au régime propre aux opérations de transport (notamment en ce qui concerne l'exigibilité et le taux de la taxe qui lui est applicable), à condition qu'il constitue la rémunération effective et normale d'une prestation de services que l'acqueréur et le vendeur ont entendù expressément disjoindre et rémunérer distinctement de l'opération de vente elle-même"(Mémento Pratique Francis lefebvre, Fiscal, 2009, p.777, paragrafo 4635).
Alla luce di quanto sopra esposto, considerata la peculiarità della situazione, è da ritenere che:

  1. nel caso di acquisto di merce con la condizione di resa "franco destino" (Italia), il trasporto è da considerare quale prestazione accessoria alla fornitura della merce;
  2. nel caso di acquisto della merce con la condizione di resa EXW, essendo il trasporto eseguito direttamente dallo stesso venditore, è da ritenere che lo stesso debba essere considerato quale prestazione accessoria alla fornitura della merce, salvo esplicita presenza in contratto di una clausola che preveda espressamente il carattere autonomo della prestazione di trasporto.
23/09/2010
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