L'art. 19, c. 5, stabilisce che i contribuenti che devono applicare il metodo del pro rata, nel corso dell'anno, utilizzano una percentuale provvisoriamente pari a quella dell'anno precedente, salvo, ovviamente, conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. La c.m. 17 maggio 2000, n. 98 ha chiarito che l'applicazione del pro rata provvisorio deve essere operata già dalla prima liquidazione periodica dell'anno. La determinazione del pro rata effettivo dell'anno precedente deve quindi essere operata entro il 15 febbraio per i contribuenti mensili ed entro il 15 maggio per i trimestrali. Al termine del primo anno il contribuente calcolerà il pro rata di detraibilità definitivo e potrà valutare di chiedere il rimborso dell'iva a credito se sussiste una delle condizioni previste dalla normativa. Le fattispecie sono le seguenti:
Si potrebbe valutare la strada del rimborso per acquisto di beni ammortizzabili. In alternativa l'iva potrebbe più semplicemente essere compensata con altri tributi. Inoltre si può valutare se sia più conveniente, se possibile, tenere le contabilità separate ai sensi dell'art. 36 dpr 633/72.