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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Per il primo anno di attività autonoma

Iva: è possibile l'applicazione del pro rata provvisorio?

Ennio Vial

Domanda


Un fisioterapista ha iniziato la sua attività professionale a gennaio 2009. Nel corso del suddetto anno ha effettuato prestazioni esenti da Iva e prestazioni soggette a Iva, nonché ha effettuato acquisti di macchinari e materiale sanitario. L'Iva pagata sugli acquisti è notevolmente superiore all'Iva applicata sulle fatture emesse. Poichè è il primo anno di attività, può chiedere il rimborso dell'Iva che risulta dopo aver calcolato provvisoriamente un pro-rata di detraibilità?

Risposta

Ennio Vial

L'art. 19, c. 5, stabilisce che i contribuenti che devono applicare il metodo del pro rata, nel corso dell'anno, utilizzano una percentuale provvisoriamente pari a quella dell'anno precedente, salvo, ovviamente, conguaglio alla fine dell'anno.
I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. La c.m. 17 maggio 2000, n. 98 ha chiarito che l'applicazione del pro rata provvisorio deve essere operata già dalla prima liquidazione periodica dell'anno.
La determinazione del pro rata effettivo dell'anno precedente deve quindi essere operata entro il 15 febbraio per i contribuenti mensili ed entro il 15 maggio per i trimestrali.
Al termine del primo anno il contribuente calcolerà il pro rata di detraibilità definitivo e potrà valutare di chiedere il rimborso dell'iva a credito se sussiste una delle condizioni previste dalla normativa.
Le fattispecie sono le seguenti:

  • cessazione attività (art. 30 co. 2);
  • aliquota media su vendite inferiore a quella sugli acquisti (art. 30 co. 3 lett. a));
  • effettuazione di operazioni non imponibili (art. 30 co. 3 lett. b));
  • acquisti di beni ammortizzabili (art. 30 co. 3 lett. c));
  • operazioni non soggette ad imposta (art. 30 co. 3 lett. d));
  • condizione dell'art. 17, 2° co, ossia soggetti non residenti con rappresentante fiscale o identificazione diretta in Italia (art. 30 co. 3 lett. e));
  • esportazioni e alter operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli (art. 34 co. 9).

Si potrebbe valutare la strada del rimborso per acquisto di beni ammortizzabili. In alternativa l'iva potrebbe più semplicemente essere compensata con altri tributi. Inoltre si può valutare se sia più conveniente, se possibile, tenere le contabilità separate ai sensi dell'art. 36 dpr 633/72.

23/09/2010
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