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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Operazioni con Paesi black list

L'obbligo di comunicazione vale anche per le operazioni intercorse con il Lussemburgo?

Giancarlo Modolo

Domanda


In relazione al DM 30.03.2010 e al Provvedimento Agenzia delle Entrate 28.05.2010 con i quali è previsto l'obbligo di comunicare le operazioni intrattenute con i Paesi "black list", si chiede se tale adempimento debba essere effettuato anche per le operazioni intercorse dal 01.07.2010 con il Lussemburgo. Oppure se, per questo Paese, l'adempimento debba essere espletato solo in caso di operazioni effettuate con società holding di cui alla Legge 31.07.29?

Risposta

Giancarlo Modolo

L'obbligo di comunicazione espressamente stabilito dall'art. 1 del D.L. n. 40/2010 si riferisce alle operazioni ricevute ed effettuate, annotate e/o soggette a registrazione, nei riguardi degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi cosiddetti "black list", di cui:

  • al D.M. 4 maggio 1999, che evidenzia la lista che viene, di norma, utilizzata per presumere la residenza in Italia di cittadini italiani che risultano essere emigrati nei Paesi di riferimento di tale lista; e:
  • al D.M. 21 novembre 2001, che dettaglia l'elenco dei Paesi oggetto dell'applicazione del cosiddetto regime delle società estere collegate e/o controllate (CFC).

La congiunzione "e" presente nel disposto normativo genera il dubbio se sussiste o meno il coinvolgimento dei Paesi che non risultano riportati in entrambe le liste, anche se, tale dubbio, dovrebbe venir meno dalla formulazione delle istruzioni che accompagnano il modello che pongono in rilievo che "sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato individuati con D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, nel periodo di riferimento indicato dall'art. 2 del citato decreto 30 marzo 2010".
Tale spiegazione tende a chiarire che il riferimento ai citati decreti deve essere considerato solo ai fini dell'individuazione dell'elenco dei Paesi e che, di conseguenza, è sufficiente che il Paese risulti citato anche in uno solo dei due elenchi.
Pertanto, ai fini procedurali si devono considerare coinvolti a pieno diritto anche "San Marino" e "Taiwan", nonché "Guatemala", "Herm", "Kiribati", "Isole Vergini statunitensi", "Nuova Caledonia", "Salomone" e "Sant'Elena".
Per gli Stati e i Paesi che non sono compresi nella lista del D.M. 4 maggio 1999 (per i quali si attende ancora un chiarimento ufficiale), si deve necessariamente valutare su sussiste l'esclusione (art. 2) o l'inclusione (art. 3) inerenti ad alcuni soggetti e attività previste dal D.M. 21 novembre 2001, tra cui spicca il "Lussemburgo".
In questa sede si ritiene opportuno rammentare che il legislatore ha espressamente fatto rinvio al decreto puntualizzando di non tenere in considerazione delle limitazioni ivi previste (art. 12 del D.L. 78/2009) in materia di presunzione di irregolarità e di evasione per capitali detenuti all'estero e specificamente in Stati a fiscalità privilegiata.
Da quanto accennato, si dovrebbe concludere che l'obbligo di comunicazione dovrebbe interessare solamente i fatti amministrativi o, meglio, le operazioni riconducibili alle situazioni contemplate nell'art. 3 o quelle non escluse dall'art. 2 del D.M. 21 novembre 2001, in quanto il decreto attuativo poteva espressamente sia escludere l'obbligo nei riguardi di determinati Paesi black list o, anche, per settori di attività che risultano svolti in tali Paesi, sia comprendere e/o estendere l'onere nei riguardi dei Paesi considerati non black list o a particolari tipologie di operatori o a specifici settori di attività. Dette opzioni, però, non risultano oggetto di riscontro nell'ambito del D.M. 30 marzo 2010.
Ai fini della comunicazione delle operazioni con paradisi fiscali, si perviene, per quanto attiene al Lussemburgo, alla seguente analisi:

  • no, per il D.M. 4 maggio 1999;
  • sì, per l'art. 3 del D.M. 21 novembre 2001, ma solamente se l'operatore estero è una società holding di cui alla locale L. 31.7.29 (si ritiene opportuno ricordare che il comma 2 dell'articolo citato stabilisce che le medesime disposizioni si rendono applicabili anche ai soggetti e alle attività insediati nei medesimi Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria degli stessi Stati).

In pratica, si ritiene che, poiché il Lussemburgo risulta presente solo nella lista del D.M. 21 novembre 2001, la nuova comunicazione telematica dovrebbe riguardare solo le operazioni con le holding del '29.

23/09/2010
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