La natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della "Dichiarazione IVA" bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale. La natura non dichiarativa della comunicazione comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati, richiamato dal comma 6 dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998. Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale.