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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Professionista socio di studio associato

Può autorizzare la società ad utilizzare in compensazione le proprie ritenute?

Giancarlo Modolo

Domanda


Professionista è socio di studio associato ed ha inoltre un'altra attività secondaria che gli ha generato un credito iva. Potrabbe destinare tutto l'ammontare delle ritenute subite allo studio professionale ed utilizzare il credito iva derivante dall'altra attività per compensare le tasse dell'anno 2009?

Risposta

Giancarlo Modolo

Dal quesito, si intuisce che un professionista nel corso del 2009 ha rilevato:

  1. un ammontare di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo diretto e/o tramite l'attività dello studio associato (se imputate per competenza: vedere al riguardo la circolare 56 del 23 dicembre 2009 dell'Agenzia delle entrate).
    Tali ritenute, come regola procedurale, devono essere evidenziate nel quadro RE della dichiarazione dei redditi modello Unico-PF e confluiranno nel quadro RN del modello medesimo, in modo da pervenire ad un debito o un credito Irpef. Nel caso di credito Irpef, lo stesso può essere validamente utilizzato liberamente per il pagamento di altri tributi e/o contributi, compresi gli acconti di riferimento per l'anno 2010. Si è precisato "come regola procedurale", in quanto è opportuno puntualizzare che ai sensi dell'art. 22 del Tuir "Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5" del citato testo unico "si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti", e che tale disposizione può anche essere coordinata con la facoltà di compensare imposte e contributi riconosciuta, dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a tutti i contribuenti che effettuano versamenti diretti. Il tenore letterale dell'art. 22, introdotto dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, in sostituzione dell'originario art. 19, presente nel testo unico fin dalla data della sua approvazione - e, dunque, prima che il legislatore, con il ricordato articolo 17 del D.Lgs. 241/ 1997, ammettesse la possibilità di compensazione generalizzata tra imposte e contributi di natura diversa - sembrerebbe consentire lo scomputo delle ritenute esclusivamente dalle imposte dovute dai soci, associati o partecipanti. Considerato che le società e le associazioni di cui all'art. 5 del Tuir (studi associati compresi) subiscono in proprio le ritenute previste dagli artt. 23 e ss. Del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e che, in via ordinaria, dovrebbero essere trasferite ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, così che questi possano scomputarla dalla loro Irpef di periodo. È evidente che la predetta posizione creditoria, essendo relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, rientra da un punto di vista oggettivo tra i crediti che possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del più volte citato art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
    Da quanto accennato, si intuisce che i soci o gli associati alle società ed associazioni di cui all'art. 5 del Tuir possono acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24. L'eventuale utilizzo in compensazione da parte della società o associazione del credito relativo alla ritenute dalla stessa subite richiede, dunque, il preventivo assenso dei soci o associati da manifestare, anche in via generalizzata, in apposito atto avente data certa (ad esempio tramite scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo. L'assenso dei soci può essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative ad un singolo periodo (che, salva errata interpretazione, è la situazione auspicata dal professionista in quesito);
  2. un importo di credito Iva reveniente da un'attività secondaria sempre di competenza del professionista (con contabilità Iva separata obbligatoria se si tratta di attività d'impresa). Il credito Iva di pertinenza del professionista fino all'entità di euro 10.000,00 può essere liberamente utilizzato in compensazione per imposte e contributi dovuti dallo stesso, mentre per crediti Iva di entità superiore deve essere prima presentata la dichiarazione annuale Iva (con visto di conformità se l'importo di credito complessivo di tributo da compensare supera euro 15.000,00) ed eseguita la compensazione a partire dal giorno 16 del mese successivo. Anche in questa seconda ipotesi, è possibile compensare somme dovute a saldo e in acconto per tributi e per eventuali contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
23/09/2010
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