Domanda
Impresa italiana deve fatturare a cliente di Dubai delle spese di trasporto pari al 50% di quanto da lei pagato al trasportatore; la fattura è di solo contributo in quanto si riferisce ad una cessione di beni precedente. Quale sarebbe il corretto comportamento ai fini iva?
Risposta
Stefano Garelli e Sergio NumisL'articolo 12 del Dpr n. 633/1972 afferma che: "Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. (...)".
Nel caso specifico, il trasporto addebitato (sia pure per il 50% del suo ammontare) da parte dello stesso cedente della merce, è da considerare una prestazione accessoria all'operazione principale di cessione. Di conseguenza, l'impresa italiana deve emettere fattura integrativa (della precedente fattura emessa) nei confronti del cliente, citando in fattura anche gli estremi della fattura di cessione, indicando che si tratta di "Operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972".
L'impresa italiana deve anche procedere a richiedere la revisione dell'accertamento doganale, prendendo contatto con lo spedizioniere doganale che aveva curato la dichiarazione di esportazione della merce.
Si ricorda che in base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997: "Non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui il dichiarante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, chiede spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 ..." L'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 374/1990, prevede che: "La revisione è eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo".
L'articolo del Regolamento 2913/1972 CDC, al comma 1, prevede che: "Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'Autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d'ufficio o su richiesta del dichiarante".
Alla luce di quanto sopra è possibile affermare che le sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997, non si applicano nel caso in cui l'operatore, entro il termine di tre anni dall'operazione di esportazione, abbia presentato istanza di revisione dell'accertamento doganale.