Domanda
Dichiarazione annuale iva relativa all'anno 2009 da cui emerge un credito iva di 22.000 euro s'intende utilizzarlo in compensazione in F24 con altri tributi fino a 15.000, mentre 5.000 a rimborso presentando il modello VR all'agente della riscossione e 2.000 nelle successive liquidazioni Iva. In qualità di commercialista devo apporre il visto di conformità? Vale a dire: l'importo da compensare in F24 non superiore a 15.000 si cumula con la richiesta di rimborso oppure il visto è richiesto solo in caso di compensazione del credito iva superiore a 15.000 indipendentemente dalla richiesta di rimborso?
Risposta
Saverio CinieriCome è noto, l'art. 10 del D.L. 78/2009, conv. con modif. con L. n. 102/2009 ha previsto importanti novità in materia di compensazione dei crediti IVA. Più in dettaglio è stato introdotto il principio secondo cui l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano, e può essere operato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, consentendo in tal modo all'Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.
Inoltre, è stato disposto che i contribuenti i quali intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità , relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Con la circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E è stato chiarito che lo scopo delle modifiche normative sopra richiamate - espressamente dichiarato dal legislatore - è quello di contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali, ossia di crediti artatamente "creati" per essere utilizzati in compensazione nel solo modello F24.
In via preliminare, è utile segnalare che le nuove disposizioni riguardano esclusivamente la compensazione dei crediti IVA con altri tributi, contributi previdenziali e assistenziali o altre somme di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cosiddetta compensazione "orizzontale" o "esterna").
Restano invariate quindi le modalità di compensazione dei crediti IVA con debiti relativi alla medesima imposta (cosiddetta compensazione "verticale" o "interna") nonché le modalità di compensazione, sia "orizzontale" che "verticale", dei crediti relativi agli altri tributi.
La stessa circolare n. 1/E ha anche precisato che "da gennaio 2010, quindi, in base alle nuove regole, il credito IVA annuale maturato nell'anno 2009, se superiore a 10.000 euro (ad esempio 50.000 euro) comporta determinati adempimenti propedeutici al suo utilizzo in compensazione orizzontale. In particolare, tale credito fino all'ammontare di 10.000 euro può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza attendere la presentazione della dichiarazione; raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione (anche se d'importo inferiore a 10.000 euro) può avvenire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2010. Peraltro, se il contribuente intende destinare alla compensazione somme superiori a 15.000 euro, la dichiarazione deve, altresì, essere dotata del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 241 del 1997 o della firma dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile ex articolo 2409-bis del codice civile (cfr. circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009)".
E', dunque, evidente che le nuove regole riguardano esclusivamente le compensazioni e scattano al superamento dei predetti limiti, in caso di utilizzo del credito IVA in compensazione orizzontale. Detto ciò, sempre che l'Agenzia delle entrate non si esprima in senso contrario, nel caso prospettato, il contribuente dovrebbe:
- sottostare al limite di 10.000 euro e quindi aspettare il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ed utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- non sottostare al limite di 15.000 euro e quindi non richiedere l'apposizione del visto di conformità.