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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Cessione di carburanti nel territorio di un Paese Ue

Rimborso Iva: quale procedura deve espletare l'impresa italiana?

Stefano Garelli e Sergio Numis

Domanda


Stiamo notando trattamenti diversi per la stessa fattispecie (società emittenti tessere servizi carburante/pedaggi ad autotrasportatori): Società francese emette ad autotrasportatore italiano fattura senza IVA per pedaggi svizzeri; Società belga emette ad autotrasportatore italiano fattura con IVA belga per pedaggi belgi; Società francese emette fattura con IVA per carburante acquistato in Francia.
Carburante/pedaggi differiscono quindi, dai beni/servizi per cui la fattura ricevuta è senza IVA e soggetta a reverse charge?

Risposta

Stefano Garelli e Sergio Numis

L'articolo 47 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, come sostituito dalla direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008, afferma che: "Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene".
L'Agenzia delle Entrate italiana ha affermato che i pedaggi relativi al diritto di percorrere autostrade costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi relativa all'utilizzo di bene immobile (cfr. la Risoluzione 170/E del 27 dicembre 1999).
E' da ritenere che sull'argomento la posizione delle Amministrazioni finanziarie degli altri Paesi Ue non sia diversa da quella dell'Amministrazione finanziaria italiana. Nel caso di cessione di carburanti nel territorio di un Paese Ue da parte di impianti di distribuzione stradale, si applica l'Iva del Paese della cessione. Alla luce di quanto sopra, ne deriva che:

  • la società francese, sulla base di quanto previsto dall'articolo 259 D, 2°, del CGI - Code général des impôts, trattandosi di bene immobile utilizzato fuori dal territorio francese non applica l'Iva francese (www.legifrance.gouv.fr);
  • la società belga, sulla base di quanto previsto dall'articolo 21, paragrafo 3, 1°, del Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (www.fisconet.be), trattadosi dell'utilizzo di un bene immobile situato nel territorio del Belgio applica l'Iva belga;
  • la società francese, sulla base di quanto previsto dall'articolo 258. I, a), del CGI - Code général des impôts, trattandosi della cessione (somministrazione) di beni esistenti in Francia all'atto della cessione (e non tornando applicabile l'articolo 262 CGI), applica l'Iva francese. Riguardo al pedaggio autostradale, trattandosi del corrispettivo relativo ad un servizio non rientrante nella regola generale di cui all'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE sopra citata e dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972, per l'impresa italiana: - non vi è obbligo di emettere autofattura;
  • non vi è l'obbligo di presentare il modello Intra servizi (cfr. l'articolo 50, comma 6, del Dl n. 331/1993).

Riguardo al carburante, trattandosi di acquisto di beni considerato effettuato in Francia, non vi è obbligo di segnalare l'operazione mediante la presentazione del modello Intra 2 bis.
L'impresa italiana, relativamente all'Iva subita in Francia e in Belgio, può espletare la procedura di rimborso, prevista dalla direttiva 2009/9/CE del 12 febbraio 2008 e dall'articolo 38-bis 1 del Dpr n. 633/1972.

23/09/2010
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