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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Convezioni contro le doppie imposizioni

Royalties corrisposte a società estera: dove indicare la ritenuta nel mod. 770?

Valerio Artina

Domanda


Corresponsione a società estera CEE di una "royalties": in suddetta fattispecie la ritenuta applicata dalla società italiana (anche nei casi di Convenzioni contro le doppie imposizioni con gli Stati esteri) in quali righi e quadri và evidenziata nel Mod. 770/2010 ed altresì con quali codici e lettere?

Risposta

Valerio Artina

Nel caso di royalties corrisposte a soggetti residenti in Paesi con i quali sono in vigore le convezioni contro le doppie imposizioni deve essere compilato il mod. 770 semplificato, ed in particolare la "comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi".
Nel suddetto quadro deve essere indicato al punto 18, riguardo alla causale del pagamento, il seguente codice: B - utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico.
Per quanto riguarda i dati del percipiente devono essere utilizzati anche i punti da 14 a 17 e precisamente:

  • nel punto 14 indicare il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza;
  • nei punti 15 e 16, indicare rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
  • nel punto 17 evidenziare il codice dello Stato estero di residenza da rilevare dalla tabella SG - Elenco dei paesi e territori esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel punto 22, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi.
In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale.
Nel caso in cui esista un modello convenzionale quest'ultimo debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

23/09/2010
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