Domanda
Una società di capitali con dipendenti paga le spese telefoniche degli stessi. L'uso dei telefoni cellulari è promiscuo anche se prevalentemente a scopo aziendale. La fattura viene emessa nei confronti del singolo dipendente e si tratta di un contratto family non aziendale. I telefonini sono di proprietà dei dipendenti. Se li considero fringe benefit risulta laboriosa l'individuazione dei costi non tassati o meno dai tabulati telefonici. Possono rientrare tra le erogazioni liberali la cui deduzione massima nel periodo d'imposta è di euro 258, parificandole ad esempio agli omaggi natalizi ecc... solo che si tratta di servizi? La domanda è: sotto quale veste (erogazioni liberali, rimborsi spese pie' di lista o altro) la società può dedurre tali costi?
Risposta
Mario PellegriniL'art. 51 del Tuir considera reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro", salve le specifiche eccezioni contemplate dalle stesse norme.
Gli emolumenti corrisposti ai lavoratori possono avere un carattere retributivo o risarcitorio, escludendo dal concetto di retribuzione i rimborsi spese veri e propri.
Hanno carattere retributivo le erogazioni liberali concesse in occasione di festività alla generalità o a categorie di dipendenti; i fringe benefits che costituiscono una forma di remunerazione complementari alla retribuzione principale, sono compensi in natura volti ad integrare la normale retribuzione con lo scopo di incentivare il dipendente ad una maggiore produttività.
Hanno natura risarcitoria e sono imponibili secondo l'art.6 comma 2 Tuir, i proventi e le indennità conseguiti in sostituzione di redditi, a titolo di risarcimento danno, sono cioè quei compensi che costituiscono rimborso della diminuzione reddituale effettivamente subita dal dipendente. In tal senso si è espressa la stessa Amministrazione finanziaria laddove ha riconosciuto specifiche deroghe al principio dell'onnicomprensività (Agenzia delle Entrate, risoluzione n.178/E/2003).
In particolare, secondo quanto afferma la stessa amministrazione finanziaria:
- non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione di una perdita patrimoniale);
- non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro. Fra questi ultimi, ad esempio, i premi versati per polizze assicurative aggiuntive contro infortuni professionali dei dipendenti non interamente coperti dalla garanzia assicurativa obbligatoria.
Sono da escludere dalla retribuzione imponibile in quanto gli stessi sono nell'interesse del datore di lavoro, avendo la funzione di indennizzarlo dalle richieste risarcitorie del lavoratore infortunato.
In merito al quesito posto è d'interesse la Risoluzione del 7/12/2007 n. 357 dell'Agenzia delle Entrate che è intervenuta riguardo al trattamento dei rimborsi dei costi di collegamento sostenuti dai dipendenti che svolgono telelavoro per conto di un ente pubblico che, contrattualmente, vengono rimborsati dall'istituto.
L'Agenzia delle Entrate ritiene che le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici in questione, non siano da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e, quindi, poter espletare l'attività lavorativa. Questo tipo di rimborso rientra nell'ipotesi considerata dalla circolare n. 326 del 1997 di "rimborso di spese di interesse esclusivo del datore di lavoro anticipate dal dipendente", e conseguentemente non soggette a ritenute fiscali, previdenziali da parte del sostituto d'imposta.
Nel caso in esame alle spese telefoniche che la Società paga ai dipendenti non è attribuibile né la natura di fringe benefits nè la natura di erogazione liberale ma, analogamente al caso citato, rivestono la natura di un rimborso spese sostenute per conto del datore di lavoro che la società dedurrà come costo di gestione, non come componente della retribuzione quindi, non soggette a ritenute, fiscali e previdenziali.
Circa le modalità con cui effettuare il rimborso, le possibilità sono o un rimborso analitico a piè di lista o un rimborso forfettario; nella fattispecie, se la premessa è che il rimborso è effettuato in funzione della spesa sostenuta dal dipendente ai fini della prestazione lavorativa, è opportuno un rimborso a piè di lista, e, considerando che l'utilizzo della linea telefonica intestata al dipendente avviene in modo promiscuo, quantificare e distinguere quanto è relativo alla prestazione lavorativa da quanto è relativo alla sfera personale.