Domanda
Nel caso in cui il professionista pur avendo rilasciato l'impegno a trasmettere il Modello Unico non provveda in tal senso, in caso di accertamento per omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà eccepire agli Uffici finanziari la responsabilità del professionista in quanto negligente in fase di trasmissione del proprio modello dichiarativo?
Risposta
Maurizio VillaniL'art. 3, comma 6, del Decreto Presidenziale n. 322 del 1998, nel testo in vigore fino al 31/12/2001, prevedeva che il soggetto incaricato dell'invio telematico rilasciasse al contribuente o al sostituto d'imposta la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonchè copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuta.
Il successivo comma 10 prevedeva, inoltre, che la prova della presentazione della dichiarazione fosse data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dello stesso articolo (gli intermediari in questione).
Di fatto, dalla lettura di queste disposizioni, che si sono rese applicabili per le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1998, 1999 e 2000, ne conseguiva che:
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il contribuente, ottenuta da parte dell'intermediario la ricevuta e la dichiarazione d'impegno prima ricordate, poteva considerare assolto il suo obbligo dichiarativo nei confronti del fisco;
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in caso di omesso o ritardato invio della dichiarazione medesima, le conseguenze tributarie ricadevano esclusivamente sull'intermediario, che doveva rispondere per tale comportamento della sanzione prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 241 del 9/7/1997;
inoltre, per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata con la risoluzione n. 105/E del 30/07/2004.
Soltanto dal 1° gennaio 2002 la suddetta normativa è cambiata radicalmente perchè i soggetti incaricati dell'invio non rilasciano più al contribuente una ricevuta di presentazione ma, anche se non richiesto, una dichiarazione d'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione.
Lo stesso intermediario dovrà, entro 30 giorni dal termine previsto dalla presentazione in via telematica, consegnare al contribuente un esemplare della dichiarazione trasmessa nonchè una copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.
Appare chiaro, quindi, quale sia l'importanza cruciale di quest'ultima disposizione: all'obbligo appena citato deve corrispondere, al fine di evitare ogni problema, anche la diligenza del diretto interessato, che potrà pretendere dal proprio intermediario, ove non fosse stato già fatto nel termine prima citato, il rilascio della copia della ricevuta di ricezione della dichiarazione da parte del sistema Entratel.