Domanda
Nel giugno 2008 una società italiana ha acquistato un macchinario usato da una società belga. Nel contratto non è stato specificato il termine per la consegna in quanto appariva logico che la merce fosse consegnata subito dopo, visto che non vi era necessità di fabbricarla. Il venditore aveva chiesto un anticipo del 50% del prezzo e il compratore vi ha provveduto. Attualmente il venditore non risponde ai solleciti del compratore e non consegna la merce. Cosa può fare il compratore?
Risposta
Vartui KurkdjianL'art. 33 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili prescrive che Il venditore deve fornire le merci:
a) se una data è fissata dal contratto o è determinabile in base al contratto, a tale data;
b) se un periodo di tempo è fissato dal contratto o è determinabile in base al contratto, a un momento qualsiasi nel corso di tale periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta al compratore scegliere una data; o
c) in tutti gli altri casi, entro un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto.
Pertanto si deve concludere che il venditore aveva il dovere di consegnare la merce entro un termine breve, dato che già disponeva della merce e dato ce il compratore aveva adempiuto il suo obbligo di pagare un anticipo. Non essendo stato fissato un termine, tuttavia, sarà necessario che il compratore fissi un termine ragionevole per la consegna e invii al venditore un'intimazione ad adempiere, notificandogli l'inadempimento dei suoi obblighi e avvertendo che in caso non sia rispettato nemmeno tale breve termine il compratore stesso risolverà il contratto per inadempimento e chiederà la restituzione dell'acconto versato e l'indennizzo del danno. Purtroppo in questi casi il compratore che ha versato un anticipo difficilmente riuscirà a tornare in possesso dell'acconto versato se no ricorrerà al tribunale per vedersi riconoscere tale diritto. Se le parti non hanno fissato un tribunale competente in caso di controversie è prudente citare il venditore presso il suo tribunal al fine di evitare obiezioni sulla giurisdizione, che allungherebbero ulteriormente i tempi di risoluzione della controversia.