Il contratto con cui un'azienda produttrice incarica un proprio concorrente, anch'esso fabbricante, di commercializzare i propri prodotti potrebbe costituire un accordo in violazione della libertà di concorrenza in alcuni casi, per cui esso dovrà essere esaminato specificamente per verificare che non vi siano clausole di questo tipo, che sarebbero considerate invalide e come non apposte (nonostante il contratto permanga perfettamente valido). La fornitura di prodotti di un certo valore qualitativo a un proprio concorrente, soprattutto qualora questi non abbia un livello tecnologico adeguato a quello del proprio fornitore, potrebbe comportare il rischio di una successiva imitazione del prodotto che, se non costituisce la violazione di un marchio o non crea confondibilità con un design depositato, non potrà essere oggetto di contestazione.
In un certo senso, quindi, se il concorrente greco inizia a distribuire il prodotto del fabbricante italiano e poi lo dovesse sostituire con un'imitazione fatta dalla propria azienda sarà molto difficile per l'azienda italiana trovare un motivo valido per citare un giudizio la controparte e impedirle di continuare la sua concorrenza. Eventuali clausole che vietino al concorrente greco di fabbricare un prodotto per il quale non vi siano diritti di proprietà industriale registrati comporterebbe di fatto un divieto incompatibile con la libertà di mercato e di concorrenza, e ne conseguirebbe il rischio di pattuire una clausola nulla.