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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Fabbricante greco di scarpe sportive

Quando il distributore è anche un produttore concorrente

Vartui Kurkdjian

Domanda


Un fabbricante greco di scarpe sportive intende distribuire anche alcuni modelli della nostra azienda, la quale in tal modo risolverebbe il problema di commercializzare il prodotto in Grecia. La proposta contrattuale appare interessante e rispondente agli interessi di entrambe le aziende, visto che l'azienda greca si doterebbe di modelli richiesti e di buona qualità  senza investire nella produzione mentre la nostra azienda troverebbe un efficiente distributore che non presenta costi aggiuntivi. I nostri consulenti tuttavia sono di diverso parere e ritengono che un accordo di questo genere possa dar luogo a problemi di concorrenza sleale nel futuro. Come proteggersi da una simile evenienza? Sono valide eventuali pattuizioni contrattuali che limitino la possibilità  di imitare il nostro prodotto?

Risposta

Vartui Kurkdjian

Il contratto con cui un'azienda produttrice incarica un proprio concorrente, anch'esso fabbricante, di commercializzare i propri prodotti potrebbe costituire un accordo in violazione della libertà di concorrenza in alcuni casi, per cui esso dovrà essere esaminato specificamente per verificare che non vi siano clausole di questo tipo, che sarebbero considerate invalide e come non apposte (nonostante il contratto permanga perfettamente valido). La fornitura di prodotti di un certo valore qualitativo a un proprio concorrente, soprattutto qualora questi non abbia un livello tecnologico adeguato a quello del proprio fornitore, potrebbe comportare il rischio di una successiva imitazione del prodotto che, se non costituisce la violazione di un marchio o non crea confondibilità con un design depositato, non potrà essere oggetto di contestazione.

In un certo senso, quindi, se il concorrente greco inizia a distribuire il prodotto del fabbricante italiano e poi lo dovesse sostituire con un'imitazione fatta dalla propria azienda sarà molto difficile per l'azienda italiana trovare un motivo valido per citare un giudizio la controparte e impedirle di continuare la sua concorrenza. Eventuali clausole che vietino al concorrente greco di fabbricare un prodotto per il quale non vi siano diritti di proprietà industriale registrati comporterebbe di fatto un divieto incompatibile con la libertà di mercato e di concorrenza, e ne conseguirebbe il rischio di pattuire una clausola nulla.

23/09/2010
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