Il danno consequenziale o indiretto (consequential damages) comprende anche quei danni che normalmente non sono risarcibili in caso di inadempimento del contratto, e che possono riguardare situazioni non sempre note o prevedibili, presupposto, quest'ultimo, del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. I consequential damages, quindi, sono risarcibili solo in caso si sia concordata contrattualmente una speciale responsabilità di una parte, la quale non risponde, in caso di inadempimento, solo per i danni ragionevolmente prevedibili e direttamente collegati all'inadempimento, ma anche di quei danni che si possa dimostrare che siano stati causati indirettamente da tale inadempimento. Pertanto la sottoscrizione di un contratto in cui sia previsto un obbligo, in caso di inadempimento, di risarcire anche i danni indiretti alla controparte espone l'azienda a un serio rischio di dover sborsare cifre ingenti e imprevedibili (si pensi, ad esempio, ai danni consequenziali eventualmente concordati tra la controparte e i propri clienti, che sarebbero richiesti per risarcire questi ultimi). E' buona norma rifiutare di sottoscrivere clausole che contengano questa previsione. La previsione dell'arbitrato commerciale rende agevole l'esecuzione del lodo in Italia, cosa non sempre altrettanto agevole con le sentenze straniere.