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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Esperto - Casi e Soluzioni
Contratti di lavoro

Apprendistato professionalizzante e «certificazione della formazione»

Massimiliano Tavella

Domanda


Si parla spesso di libretto formativo, per l'apprendistato in particolare ma anche per gli operai edili, metalmeccanici ecc. ma non ho capito chi lo rilascia: l'ente presso il quale il lavoratore ha fatto la formazione oppure deve provvedere il datore di lavoro ad istituirlo senza alcuna formalità e registrare i percorsi formativi eseguiti dal lavoratore?

Risposta

Massimiliano Tavella

Con riguardo agli aspetti formativi, per l'apprendistato professionalizzante il legislatore ha rimesso la specifica regolamentazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano che devono operare d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.
I criteri e principi direttivi che le regioni devono rispettate nel regolamentare i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono i seguenti:

  • previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno 120 ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
  • rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
  • riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
  • registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo approvato con il D.M. 10 ottobre 2005;
  • presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

Al fine di rendere l'apprendistato professionalizzante immediatamente operativo il comma 5-bis dell'art. 49, D.Lgs. n. 276/2003 ha rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina dell'istituto fino all'approvazione della suddetta legge regionale di cui al comma 5 del medesimo articolo.
In merito il Ministero del lavoro, con la nota n. 783/2006, ha precisato che i contratti collettivi legittimati ad individuare le qualifiche e la durata del contratto di apprendistato professionalizzante sono soltanto quelli nazionali o regionali, rimanendo escluso ogni altro livello di contrattazione.
Solo per quanto riguarda le modalità e l'articolazione della formazione, nel caso di disciplina regionale dei profili formativi, è possibile una implementazione di tale regolamentazione anche da parte dei contratti collettivi di livello territoriale o aziendale.
Per agevolare ancora di più la diffusione dell'apprendistato professionalizzante e renderne effettivo il relativo contenuto formativo, il comma 5-ter dell'art. 49, D.Lgs. n. 276/2003 (introdotto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112), ha disposto che in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5 e, in questo caso, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.
Come noto, la normativa sul contratto di apprendistato professionalizzante è ancora oggi in progress, per cui, anche l'avvio del «libretto formativo» segue le vicende della normativa generale.
Sul tema, appare utile ricordare che, con l'accordo sottoscritto il 23 settembre 2009 tra Confcommercio e le organizzazioni sindacali del terziario, le parti regolamentando il contratto di apprendistato del settore, hanno, tra le altre cose, previsto la c.d. «certificazione della formazione» che sostituisce il libretto formativo in attesa della sua istituzione.

08/10/2009
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