Ai sensi dell'art. 11, legge 25/1955, "il datore di lavoro ha l'obbligo: a) di impartire e di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato (...)". In tale contesto, l'art. 16, della medesima legge, prescrive che "la formazione professionale dell'apprendista si attui mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare". Per tale scopo formativo, la legge ha istituito la figura del tutor, il quale, secondo il d.m. 28/02/2008, ha il compito, tra gli altri, di: (i) affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, (ii) trasmettere allo stesso le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, (iii) favorire l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro, (iv) pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa dell'apprendista. Si segnala inoltre che ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860 che contiene norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane, per "lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione di opera di personale dipendente, purché questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa." Riteniamo che la previsione sopra indicata debba essere interpretata nel senso generale ed astratto secondo il quale il potere gerarchico e direttivo spetta al titolare dell'impresa senza che questo debba necessariamente comportare una costante presenza quotidiana dello stesso. Alla luce delle norme ora richiamate e nell'assenza di una dettagliata previsione legale sulla pianificazione della formazione dell'apprendista, pare ragionevole ritenere che il tutor possa programmare l'attività formativa in questione secondo le esigenze aziendali contingenti. Con riferimento al caso di specie, non paiono quindi porsi particolari criticità nel lasciare un'apprendista a lavorare da sola in negozio per una settimana ad agosto (un periodo quindi molto limitato), qualora la stessa, abbia ricevuto adeguate istruzioni e direttive.