Retribuzione
Ccnl Metalmeccanica Industria: passaggio del lavoratore a categoria superiore e assorbimento del superminimo
Pietro Zarattini
Domanda
In riferimento ad un rapporto di lavoro instaurato nel 2001, Operaio CCNL Industria Metalmeccanica, si chiede se nel caso di passaggio di livello dal 3° al 4°, avvenuto nel 2006, è giusto procedere all'azzeramento degli scatti maturati e attribuire al dipendente un superminimo assorbibile per la differenza (vecchia retribuzione - nuova retribuzione = superminimo assorbibile).
Risposta
Pietro ZarattiniNel periodo indicato era in vigore il c.c.n.l. 7 maggio 2003 per le aziende metalmeccaniche aderenti a Federmeccanica che, all'art. 16, Disc.Spec., Parte I, recita "in caso di passaggio del lavoratore a categoria superiore l'anzianità ai fini degli aumenti periodici nonché il numero di essi decorreranno nuovamente a partire dal giorno di assegnazione alla nuova categoria". La regola si applicava a tutti i passaggi di livello degli operai, ad eccezione del passaggio dal 4° al 5° livello che comportava invece il mantenimento degli scatti maturati con ricalcolo del relativo importo.
E' pacifico quindi, nel caso di specie, che al momento del passaggio gli scatti già maturati dovevano essere azzerati, mentre il lavoratore consegue il diritto ad iniziare da quella stessa data la maturazione di una nuova serie di cinque scatti biennali. Poiché il contratto collettivo non disciplina espressamente le conseguenze economiche dell'azzeramento ed ipotizzando che la retribuzione del lavoratore in questione sia composta solo dalle voci tabellari (minimo, edr), deve ritenersi che l'importo già maturato a titolo di scatti durante la permanenza nel 3° livello possa essere assorbito nel nuovo minimo, fino a concorrenza del relativo importo (v., in senso conforme, Cass. n. 5046/1999). Ne deriva che il lavoratore mantiene, in aggiunta al minimo del 4° livello, solo la quota eventualmente eccedente.
28/12/2011
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