Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità, incluso il relativo trattamento economico e normativo e, detti periodi, devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie (art. 62 del D.Lgs. n. 151/2001). Anche il Ccnl di settore nel suo art. 24 mutua, pedissequamente, quanto sopra esposto e, nel successivo art. 37, dispone, inoltre, che la tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. Per quanto attiene il trattamento economico corrisposto dall'Inps, occorre rilevare che le lavoratrici e i lavoratori domestici, hanno diritto all'indennità di maternità corrisposta direttamente dall'Istituto, pari all'80% della retribuzione media giornaliera, incluso il rateo di tredicesima, del periodo di paga precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo (art. 4, D.P.R. n. 1403/1971). Il datore di lavoro non è tenuto ad integrare l'indennità economica posta a carico dell'Inps. Detto ciò è possibile affermare che la tredicesima mensilità dovrà essere quantificata contemplando i ratei maturati per intero, in corrispondenza dei normali periodi lavorati e quantificati al 20% del rateo intero, per i periodi di astensione obbligatoria.